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Polizze CAT-NAT: in GU la legge che differisce l’obbligo per le PMI

3 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 124 del 30 maggio 2025, la Legge n. 78 del 27 maggio 2025, di conversione del D.L. 39/2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (c.d. polizze CAT-NAT).

Si ricorda che la legge ha previsto il differimento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (polizze CAT-NAT).

Il termine di cui all’art. 1, c. 101, L. 213/2023 è infatti differito:

  • al 01 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni (come definite dalla Direttiva delegata 2023/2775/UE)
  • al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese (come definite dalla stessa direttiva delegata).

Permane l’obbligo, per le grandi imprese, di sottoscrivere la polizza catastrofale a partire dal 1° aprile 2025, ma le sanzioni decorrono novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (quindi dal 30 giugno 2025).

In sede referente, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni all’art. 1 della L. 213/2023:

  • definendo, con il comma 3-bis aggiunto al D.L. 39/2025, il parametro per la determinazione del valore dei beni da assicurare:
    • per i beni immobili, il valore coincide con quello di ricostruzione a nuovo
    • per i beni mobili, il valore coincide con il costo di rimpiazzo 
    • per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni 
  • escludendo, con il comma 3-ter, l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti previsti dal D.M. 18/2025, alla data di chiusura del bilancio
  • prevedendo con il comma 3-quater il monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi
  • stabilendo, con il comma 3-quindquies, che l’obbligo assicurativo copra esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio (o oggetto di sanatoria): per gli immobili non assicurabili è quindi esclusa la spettanza di indennizzicontributisovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali
  • disponendo con il comma 3-sexies (nell’art. 1-bis, c. 2, del D.L. 155/2024), che l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sia corrisposto al proprietario del bene, qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipula della polizza: l’indennizzo percepito deve in ogni caso essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti.
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