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Giurisprudenza

Polizza tutela legale e operatività della garanzia

27 Ottobre 2026

Niccolò Pellini, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Firenze

Arbitro Assicurativo, 10 luglio 2026, n. 663 – Pres. Brescia Morra, Rel. Stella

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 663 del 10 luglio 2026, l’Arbitro Assicurativo (Pres. Brescia Morra, Rel. Stella) ha valorizzato l’interpretazione secondo buona fede delle clausole contrattuali e l’affidamento ragionevolmente riposto dal contraente nell’operatività della garanzia, in relazione al problema dell’individuazione del momento di insorgenza del sinistro nella polizza assicurativa di tutela legale.

Nel caso di specie il ricorrente, conduttore di un immobile dall’agosto del 2023, ricorreva dinanzi all’Arbitro Assicurativo per il riconoscimento dell’operatività della copertura di una polizza di tutela legale stipulata nel dicembre 2024. Nel ricorso introduttivo, deduceva che nel marzo 2025 aveva aperto il sinistro con la Compagnia e diffidato il locatore per l’eliminazione di vizi rilevanti all’interno dell’immobile (segnatamente, presenza di muffa ed umidità).

L’impresa negava la copertura, ritenendo che il primo inadempimento rilevante ai fini della denuncia e della conseguente operatività della polizza fosse risalente all’estate 2023, quando i vizi strutturali si erano inizialmente manifestati.

Il ricorrente sosteneva, viceversa, che il sinistro rilevante ai fini dell’operatività del contratto fosse occorso soltanto nel 2025, con il rifiuto del locatore di adempiere ai propri obblighi di manutenzione straordinaria. Le condizioni di polizza individuavano per le controversie contrattuali la data del sinistro nel “primo inadempimento, anche presunto” della prestazione contestata e, per violazioni successive della stessa natura, nella prima violazione. 

A tal proposito, il Collegio ha distinto la mera presenza materiale di muffa o umidità dall’inadempimento rilevante del locatore ai sensi degli artt. 1578, 1580 e 1581 c.c., secondo cui rilevano tutti quei vizi capaci di diminuire apprezzabilmente l’idoneità dell’immobile all’uso pattuito o di esporre a serio pericolo la salute del conduttore.

Calando tali coordinate nella fattispecie, l’Arbitro ha ritenuto presumibile che i vizi strutturali (tali da diminuire in modo apprezzabile l’idoneità dell’immobile all’uso abitativo, così da concretare “un primo” o “presunto” inadempimento del locatore) si fossero manifestati solo nel 2025, come emerso dalla lettura della diffida del 24 marzo 2025 e della perizia redatta l’11 giugno 2025, mentre non risultavano elementi sufficienti per presumere che tali vizi, nella loro consistenza giuridicamente significativa, fossero già presenti prima della stipulazione della polizza (i.e. nel 2023). 

Inoltre, secondo il Collegio, a rafforzare la conclusione per cui l’individuazione del “primo inadempimento” debba avvenire in un momento successivo alla stipulazione della polizza soccorre l’interpretazione secondo buona fede. L’Arbitro ha infatti precisato che occorre operare “un’interpretazione della clausola in questione secondo il criterio di buona fede ai sensi dell’art. 1366 cod. civ., tenendo conto della funzione economico-sociale della copertura di tutela legale e dell’affidamento ragionevolmente riposto dal contraente nell’operatività della garanzia”.

Richiamando Cass. civ., 4 giugno 2021, n. 15707, nonché Cass. civ., 12 febbraio 2020, n. 3367, e Cass. civ., 27 giugno 2023, n. 18320, il Collegio ha affermato che “Con specifico riferimento ai contratti assicurativi, si afferma che le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., tenendo conto della buona fede e della necessità di fornire della polizza un’interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l’oggetto del contratto”. 

In questa prospettiva, il Collegio ha concluso che la semplice comparsa del fenomeno materiale di muffa e umidità non coincide necessariamente con il momento in cui matura una controversia suscettibile di tutela legale, ove la situazione non sia stata ancora concretamente percepita dal conduttore come presupposto per attivare dei rimedi di natura legale.

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