L’Arbitro assicurativo, con decisione n. 536 del 22 giugno 2026 (Pres. Brescia Morra, Rel. Camilleri) si è pronunciato in materia di polizze di tutela legale. Il ricorso all’Arbitro origina dal diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa a seguito della denuncia – da parte del ricorrente – di un sinistro avente ad oggetto una controversia occorsagli in merito ad una servitù di passaggio. Il diniego poggiava sul rilievo che il contraente, contravvenendo a quanto previsto dalle condizioni generali d’assicurazione (d’ora in poi, “c.g.a.”), aveva dato incarico – per la fase di mediazione obbligatoria, delle cui spese chiedeva di essere indennizzato – a un professionista non appartenente al network fiduciario dell’impresa di assicurazione.
Il ricorrente evidenziava che, nella documentazione informativa e nelle comunicazioni pubblicitarie, l’assicuratore metteva in evidenza proprio la libertà del cliente nello scegliere un professionista di fiducia per l’assistenza nelle controversie oggetto della polizza di tutela legale; il cliente, inoltre, sosteneva che – coerentemente con quanto previsto dall’art. 174 c.a.p., che sancisce il diritto del cliente di scegliere il professionista di cui avvalersi – le stesse c.g.a. non prevedevano l’obbligo di rivolgersi a un avvocato appartenente al network dell’impresa, ma soltanto che “al ricevimento della denuncia di sinistro la nostra Società, d’intesa con l’Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione il Cliente, per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia […], comunicandone il nominativo alla Società”.
A partire da questa clausola, la società resistente argomentava invece che il diritto di scelta del legale era riconosciuto soltanto al momento dell’esercizio dell’azione giudiziaria, mentre in precedenza – nell’ambito della “bonaria definizione” cui è finalizzata la mediazione intentata dal ricorrente – quest’ultimo avrebbe dovuto rivolgersi a uno dei professionisti designati dall’impresa.
Il Collegio, premesso che l’art. 174 c.a.p. dà attuazione all’art. 201 Dir. 2009/138/CE (c.d. “Solvency II”), le cui disposizioni erano peraltro già contenute nel previgente art. 4 Dir. 87/344/CEE, nota in primo luogo che il menzionato articolo 201 adotta una formulazione più ampia della corrispondente disposizione nazionale, prescrivendo che “ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere tale avvocato o altra persona”.
Inoltre, si rileva che la giurisprudenza della Corte di Giustizia è chiara nell’affermare che le menzionate norme europee ostano a contratti di assicurazione per la tutela legale che prevedano un’assistenza giuridica fornita “in via di principio” dai collaboratori dell’impresa (Corte di giust. 7 novembre 2013, C-442/12, Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV) e che “qualsiasi fase, anche preliminare, che possa sfociare in un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale deve essere considerata rientrante nella nozione di ‘procedimento giudiziario’ ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2009/138” (Corte di giust. 14 maggio 2020, C-667/18, Orde van Vlaamse Balies/ Ministerraad, par. 31). La medesima decisione, peraltro, espressamente include entro la nozione di “procedimento giudiziario” la stessa mediazione stragiudiziale.
Sulla base di tali orientamenti della giurisprudenza europea, ricordato il “ben noto principio (rectius, vincolo) di interpretazione conforme delle norme municipali al diritto dell’Unione”, il Collegio fa applicazione – nella lettura della clausola delle c.g.a. sopra riportata – dei canoni di ermeneutica contrattuale contenuti agli articoli 1367 c.c. (“Conservazione del contratto”) e 1370 c.c. (c.d. interpretatio contra proferentem) e ne trae che la previsione delle c.g.a. non è idonea a comprimere il diritto di scelta del proprio difensore da parte dell’assicurato neppure nella fase della mediazione, indicando comunque la stessa come “vaga nel suo tenore e di certo non tale da dettare comunque una prescrizione esplicita concernente l’obbligo per l’assicurato di incaricare un legale fiduciario dell’impresa ai fini dell’esperimento di procedimenti di mediazione, la quale sarebbe d’altra parte da ritenere illecita per contrasto con l’articolo 174 c.a.p.”.
In conclusione, pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’impresa corrisponda al ricorrente un indennizzo pari alle spese sostenute per il procedimento di mediazione.


