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PMI e franchigia IVA in Stati di esenzione: precisazioni AE

5 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 551770 del 04 dicembre 2025, è nuovamente intervenuta sul regime di franchigia IVA per le PMI, apportando delle modifiche al precedente provvedimento del 30 dicembre 2024.

Tale provvedimento, in linea con le indicazioni della Direttiva 2020/285 e del D. Lgs. 180/2024 (il decreto attuativo), aveva individuato le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia IVA in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle modalità e ai termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente tali informazioni.

Il provvedimento di quest’anno, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, precisa che il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate, non dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione

In sostanza, le parole “Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione” (punto 7.4 del precedente provvedimento) sono modificate con le seguenti: “Dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate”.

Il provvedimento riporta inoltre il contenuto del precedente provvedimento del 30 dicembre 2024, coordinato con le modifiche.

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