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PIR: circolare AE sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022

5 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 10/E del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Le modifiche introdotte sono volte a:

  • innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari (comma 26);
  • escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi (comma 27);
  • modificare la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità (comma 912).

In termini generali, l’applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni (cd. minimum holding period).

Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).

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