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Piano di risanamento delle CCP: valutazione delle autorità di vigilanza

6 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione del 25 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 marzo 2023, specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali (CCP).

In particolare, il Regolamento prescrive che, per valutare un piano di risanamento di una CCP, le autorità competenti e i collegi di vigilanza devono valutare:

  • la struttura di capitale e il profilo di rischio della CCP. È importante valutare se il piano proposto sia in grado di garantire l’adeguatezza delle risorse finanziarie della CCP, inclusa la possibilità di una ricapitalizzazione tempestiva e la ricostituzione delle risorse prefinanziate, nonché se sia in grado di far fronte a eventuali carenze di finanziamento e di liquidità;
  • le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP. È importante valutare se la struttura delle linee di difesa e le norme di allocazione delle perdite siano adeguate per gestire tutti gli scenari di perdita previsti in caso di inadempimento, e se la procedura di allocazione delle perdite sia legittimamente applicabile;
  • la complessità della struttura organizzativa della CCP. È importante valutare se l’assetto proprietario e i dispositivi di governance della CCP siano chiari e attuabili per garantire la fattibilità del piano di risanamento e assicurare un’attuazione agevole delle misure di risanamento;
  • la possibilità che i servizi di compensazione forniti dalla controparte possano essere sostituiti, parzialmente o totalmente, da altre CCP autorizzate nell’Unione o da CCP di paesi terzi riconosciute;
  • le caratteristiche del business, nonché i rischi di governance e giuridici della CCP per determinare la sua capacità di implementare in modo tempestivo ed efficiente le misure previste nel piano, indipendentemente dalle peculiarità della CCP stessa.
  • la preparazione di una CCP a gestire situazioni di stress che potrebbero minacciare la sua sostenibilità economica. Dovrebbe quindi essere considerata la validità degli scenari e degli indicatori previsti nel piano di risanamento, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della CCP.
  • il modello di business, valutando se il piano indichi in modo adeguato le funzioni essenziali della CCP e come esso prevede la vendita di attività o di attività d’impresa.
  • l’impatto sulla comunicazione, considerando se la CCP ha adottato procedure di comunicazione e informazione appropriate per condividere le informazioni in modo trasparente e gestire eventuali reazioni negative del mercato alle difficoltà incontrate.
  • l’impatto sui partecipanti diretti, considerando il modo in cui la CCP valuta il grado di complessità della partecipazione diretta della CCP, anche rispetto all’impatto sui clienti e sui clienti indiretti dei partecipanti diretti;
  • l’impatto sulle infrastrutture di mercato collegate, considerando se l’attuazione delle misure di risanamento previste dalla CCP possa influire sull’attività di infrastrutture collegate;
  • l’impatto sui mercati finanziari serviti dalla CCP, compresi i luoghi di negoziazione, considerando qualsiasi collegamento al fine di prevedere eventuali impatti significativi delle misure di risanamento sulla capacità dei luoghi di negoziazione di gestire le negoziazioni o di determinare i prezzi.
  • la possibilità di rischi di contagio sistemico derivanti dall’attivazione del piano e analizzare gli effetti che potrebbero manifestarsi a livello macroeconomico. Dovrebbe inoltre essere valutata l’adeguatezza delle misure di risanamento e degli strumenti di allocazione delle perdite al fine di garantire un risanamento efficace ed equo per gli azionisti della CCP, i suoi partecipanti diretti e i relativi clienti, al fine di minimizzare gli impatti negativi sul sistema finanziario nel suo complesso.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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