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Attualità

Piano attestato di risanamento e detassazione delle sopravvenienze attive

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

7 Giugno 2022

Letizia Manzini, Gianni & Origoni

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26 maggio 2022 sulla (de)tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nell’ambito del piano attestato di risanamento, ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., così come delineato dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR.

 

1. Premessa

Con le risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni interessanti chiarimenti in ordine al regime di detassazione previsto dall’art. 88 c. 4-ter TUIR in relazione a talune sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall..

2. Brevi cenni in tema di piano attestato di risanamento

Come è noto, il piano attestato di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. è quell’istituto di carattere privatistico che un imprenditore soggetto a fallimento può adottare per risolvere una crisi di impresa, di tipo ancora reversibile, senza l’intervento del Tribunale.

Per mezzo dell’istituto in parola, l’imprenditore illustra le ragioni della propria crisi e le azioni strategiche e operative attraverso le quali intende superare il proprio stato di tensione finanziaria, al fine di ripristinare una condizione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Fra i benefici di tale strumento vanno annoverati la non necessarietà di un preventivo accordo con i creditori, essendo sufficiente che il piano sia attestato da un professionista indipendente, designato dal debitore, il quale dovrà accertare la veridicità dei dati aziendali posti a base del piano nonché la sua fattibilità, anche in funzione del risanamento dell’esposizione debitoria.

L’effetto principale della predisposizione del piano è quello di precludere l’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti degli atti, dei pagamenti, e delle garanzie concesse in esecuzione del piano stesso. L’art. 67, comma 3, lettera d), l. fall. individua, infatti ed in particolare, come non soggetti all’azione revocatoria in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, in quanto attuati nell’ambito di un piano attestato con funzione di riordino degli squilibri finanziari dell’impresa e di prevenzione dello stato di insolvenza.

3. La normativa fiscale

Da un punto di vista fiscale, il trattamento riservato alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti nell’ambito dei piani attestati di risanamento, ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., è delineato dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR, che, nella sua attuale formulazione, prevede l’irrilevanza delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei debiti, nell’ambito delle procedure di risanamento espressamente indicate, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore[1].

In altri termini, la norma in esame, al fine di agevolare il ricorso agli strumenti di ristrutturazione dei debiti, ha introdotto un regime di detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi di impresa, nella prospettiva di riconoscere al debitore un beneficio fiscale nei limiti in cui l’effetto esdebitatorio conseguente al piano potrebbe altrimenti dar luogo ad una imposta dovuta.

L’art. 88, comma 4-ter, TUIR disciplina, infatti, nell’ambito del reddito d’impresa, le riduzioni di passività emerse a causa di soluzione della crisi d’impresa del debitore, disponendo che, nel caso “di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese […], la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica […], e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico”.

Proprio il secondo periodo della norma si occupa delle riduzioni di debiti a seguito di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis l. fall.), piano attestato di risanamento pubblicato presso il registro delle imprese (art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.) o procedure estere equivalenti.

In particolare, il beneficio fiscale previsto dalla suddetta norma è limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati

Il dettato normativo stabilisce, infatti, che le corrispondenti sopravvenienze attive non concorrono alla formazione del reddito d’impresa per la quota eccedente la sommatoria di tre componenti negativi di reddito: le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 TUIR, senza considerare il limite dell’80%, comprese quelle trasferite al consolidato fiscale nazionale (art. 117 TUIR) e non ancora utilizzate; la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’ACE (art. 1 del D.L. n. 201/2011 e D.M. 3.8.2017); gli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4, TUIR, ovvero indeducibili nel periodo d’imposta, in quanto eccedenti il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30% del ROL di competenza di tale periodo d’imposta.

4. Le risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

In questo contesto risultano di particolare interesse le recentissime risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 302 e n. 303 del 26 maggio 2022.

Più in dettaglio, con la prima delle due risposte ad interpello, la n. 302 del 26 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nell’ambito di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett.d), l.fall., sia la componente iniziale che esprime il guadagno derivante dalla rinegoziazione del debito a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato (c.d. day one profit sui mutui accollati), sia la componente iniziale positiva iscritta in applicazione del principio contabile IFRS 9 in relazione al day one profit sul Seller’s Debt, che esprime il guadagno derivante dall’applicazione al debito di condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, costituiscono sopravvenienze attive che rientrano nell’ambito di applicazione del regime di detassazione di cui all’ art. 88, comma 4-ter, del TUIR.

Nello specifico, le sopravvenienze attive sopra menzionate, che derivano dall’applicazione del principio contabile IFRS 9, in seguito ad iscrizione iniziale nel bilancio della società delle passività finanziarie oggetto di accollo nell’ambito di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett.d), l.fall., esprimono la differenza tra il debito residuo nominale e il valore attuale dei flussi futuri al tasso di mercato, evidenziando, dunque, il guadagno derivante dalla stipula di un finanziamento a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate, al fine di dare risposta al quesito che le è stato rivolto, ha richiamato la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 laddove viene precisato che l’iscrizione iniziale dei crediti nel sistema di regole degli IAS/IFRS non rappresenta un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo e, dunque, un’esposizione che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente), da qualificarsi come tale anche ai fini fiscali.

Nell’ipotesi in cui il credito sia erogato a condizioni significativamente differenti da quelle di mercato, la prima iscrizione dei crediti può determinare la rilevazione a conto economico di un onere o di un provento, quale differenziale tra l’ammontare del credito erogato e il valore di mercato del credito stesso.

Relativamente agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del TUIR, la Circolare citata precisa che: (i) il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall’articolo 106 del TUIR; (ii) eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, dunque, proprio perché i proventi in esame derivano da un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) l.fall, pubblicato nel Registro delle Imprese, assumono rilevanza anche ai fini fiscali concorrendo, in linea di principio, a formare il reddito imponibile come sopravvenienza attiva, e, dunque, rientrano nell’ambito di applicazione del comma 4-ter, secondo periodo del citato art. 88.

Ad analoga conclusione l’Agenzia delle Entrate è giunta, altresì, con la seconda risposta ad interpello, la n. 303 del 26 maggio 2022, con riferimento alla sopravvenienza attiva, c.d. day one profit, derivante anch’essa dall’applicazione del principio contabile IFRS 9, in seguito alla rimodulazione dei debiti operata a seguito della stipula dell’accordo di risanamento della società.

Invero, la componente reddituale in esame, esprimendo la differenza tra il debito residuo nominale e il valore attuale dei flussi futuri al tasso di mercato, evidenzia il guadagno derivante dalla stipula di un finanziamento a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato. Pertanto, anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il provento, poiché deriva da un piano attestato ex art. 67 c. 3 lett. d) RD 267/42, concorre in linea di principio a formare il reddito imponibile come sopravvenienza attiva, rientrando nell’ambito di applicazione del regime di detassazione in commento.

Per contro, invece, la sopravvenienza passiva (c.d. day one loss) derivante dall’applicazione dell’IFRS 9 in relazione al c.d. seller’s credit, che esprime la perdita che consegue dalla stipula di condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle di mercato, in quanto strettamente connessa al piano di ristrutturazione, deve ridurre il valore della sopravvenienza attiva di cui sopra e, dunque, considerarsi indeducibile e pertanto sottratta dall’ambito di applicazione del regime di detassazione di cui all’ art. 88, comma 4-ter, del TUIR.

 

[1] Sul tema, in Dottrina, si veda F.M. VENEGONI – A. SACCA’, Le sopravvenienze attive derivanti dai piani attestati di risanamento, 4 aprile 2019, in www.ilfallimentarista.it; F. GALLIO, La tassazione delle sopravvenienze attive relative ai piani di risanamento, 6 dicembre 2021, in www.ilfallimentarista.it

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