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Patent Box: chiarimenti sulla trasferibilità della penality protection

5 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 276/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Patent Box ed in particolare sulla possibilità di trasferire la penalty protection all’avente causa di un conferimento di ramo d’azienda in relazione all’opzione Patent Box esercitata dal dante causa per l’utilizzo indiretto dei beni agevolabili.

L’Istante ha chiesto se la trasferibilità automatica dell’opzione Patent Box, esercitata dal dante causa per il periodo 2020-2024, sia applicabile anche alla c.d. penalty protection di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “decreto crescita”), limitatamente all’uso indiretto dei beni agevolabili in regime di autoliquidazione ex articolo 1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito dell’operazione di conferimento d’azienda descritta nell’istanza.

La normativa prevede una distinzione tra l’utilizzo diretto e indiretto del bene immateriale, per cui il reddito agevolabile è commisurato al contributo economico che deriva dallo sfruttamento interno dello stesso e alla concessione in uso del diritto all’utilizzo del bene oggetto di agevolazione, rispettivamente.

I contribuenti che utilizzano direttamente il bene immateriale dovevano attivare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria al fine di definire i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile. Invece, il soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione per l’utilizzo indiretto del bene immateriale, poteva determinare autonomamente il beneficio Patent Box, avendo la facoltà di attivare la suddetta procedura di ruling solo se l’utilizzo venisse realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019 ha semplificato le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di ruling.

Nel caso specifico, il comma 2 dell’articolo 4 prevede che coloro che hanno adempiuto a specifici oneri documentali, come la predisposizione di idonea documentazione e la comunicazione all’Amministrazione finanziaria, possono beneficiare della disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Inoltre, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022, noto come “Provvedimento Nuovo Patent box“, ha stabilito le disposizioni di attuazione della nuova disciplina sul Patent box. In particolare, al paragrafo 12.3, è stato chiarito che i soggetti che hanno esercitato l’opzione PB e l’opzione OD, ma che non sono obbligati ad attivare le procedure previste dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono continuare a fruire del precedente regime Patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Tali soggetti non hanno l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali.

In merito alla questione, è stato recentemente chiarito, tramite la risposta n. 2 del 4 gennaio 2023 e la circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023, che l‘opzione OD, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è l’opzione di durata annuale esercitabile dai soggetti che operavano un utilizzo diretto dell’intangibile, previa esercizio dell’opzione PB. Questa definizione è stata già rappresentata nella circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020. Pertanto, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, purché la documentazione risulti idonea in seguito all’attività di controllo (come specificato nella circolare n. 28/E del 2020).

In linea con questi presupposti, la risposta n. 2 del 2023 ha anche chiarito che la penalty protection, prevista dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto crescita, deve continuare a essere applicata fino alla naturale scadenza dell’opzione quinquennale per il vecchio Patent box. La penalty protection, come misura volta a garantire certezza ai contribuenti che desiderano fruire dell’agevolazione, è parte integrante dell’agevolazione stessa e, pertanto, il contribuente può utilizzarla fino alla scadenza dell’opzione quinquennale.

Nel caso specifico in esame, la società conferente non si è avvalsa della procedura di ruling facoltativo riguardo all’utilizzo indiretto degli IP agevolabili relativi all’opzione PB per il periodo 2020-2024. Invece, ha autoliquidato il beneficio in conformità con l’articolo 1, comma 37 e seguenti, della Legge n. 190 del 2014, senza ricorrere all’esercizio dell’opzione OD come indicato dall’Istante in modo improprio.

Per quanto riguarda la trasferibilità della penalty protection di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019, è importante sottolineare che non rappresenta un’opzione autonoma ma fa parte dell’agevolazione PB in caso di operazioni straordinarie.

Il decreto interministeriale del 28 novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (noto come “Decreto Patent Box”), sostituisce il precedente decreto interministeriale del 30 luglio 2015 e stabilisce che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa (società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente). Tale subentro avviene anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi, in conformità con il nexus approach.

La questione è stata affrontata nella circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, la quale ha precisato che l’articolo 5 in questione si riferisce solo alle operazioni di fusioni tra aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende, escludendo le operazioni relative a singoli beni. Ciò significa che l’articolo 5 privilegia le fusioni di vere aziende, ciascuna dotata di una propria struttura che comprende uno o più beni immateriali finalizzati all’attività di ricerca e sviluppo o allo sfruttamento economico dei medesimi beni. Questo vale indipendentemente dal fatto che l’operazione avvenga tra parti terze o all’interno del medesimo gruppo societario.

È importante sottolineare che l’Amministrazione finanziaria valuterà attentamente, in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in questione riguardino effettivamente un’azienda che rispetti le condizioni sopra citate. Tale valutazione avverrà caso per caso, in modo da garantire l’applicazione corretta della normativa.

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