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Opzioni put e call su contratti derivati: chiarimenti AE sul regime fiscale IRES e IRAP

17 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 116 del 15 marzo 2022, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IRES ed IRAP di opzioni put e call non di copertura per quanto riguarda strumenti finanziari derivati.

Ai fini della classificazione fiscale degli strumenti finanziari di tipo equity (azioni e titoli similari) occorre che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra società del gruppo).

In tal senso, la sussistenza del predetto requisito è sufficiente, di per sé (quindi indipendentemente da altre variabili), a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o similare. In altri termini, un titolo che presenta le caratteristiche sopra richiamate (remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione agli utili) è classificato, ai fini delle imposte sui redditi, come titolo similare alle azioni, a prescindere dalla sua natura giuridica.

L’articolo 5 del DM 8 giugno 2011 – contenente, tra l’altro, norme di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione delle basi imponibili IRES – ha stabilito che “indipendentemente dalle qualificazioni e dalle classificazioni adottate in bilancio” dei soggetti IAS adopter, gli strumenti finanziari si considerano similari alle azioni in presenza dei “requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del testo unico”, vale a dire “i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo”.

Gli strumenti finanziari la cui remunerazione è considerata indeducibile ai fini del reddito d’impresa sono costituiti non da tutti gli strumenti finanziari, bensì solo da quelli di cui all’articolo 44 del TUIR e cioè da quelli produttivi di redditi di capitale.

Il regime d’indeducibilità non risulta pertanto operante per i contratti derivati e gli altri contratti a termine di natura finanziaria (i cui redditi sono espressamente menzionati dall’articolo 67 del TUIR tra i redditi diversi), anche se detti contratti assicurano una partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo.

Ciò premesso, evidenzia l’Agenzia, limitatamente ai contratti di opzione oggetto di istanza, non si ravvisa una partecipazione diretta o indiretta ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, pertanto si ritiene che i Contratti Rilevanti non siano dotati delle caratteristiche per essere considerati fiscalmente quali “strumenti finanziari similari alle azioni” ex articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR.

Per quanto concerne il trattamento fiscale degli strumenti finanziari in esame ai fini IRAP, la base imponibile dei soggetti finanziari è determinata dalla somma algebrica delle voci dello specifico schema di conto economico, espressamente richiamate dall’articolo 6 del decreto IRAP.

Gli schemi di bilancio a cui la norma rinvia sono contenuti nella circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, emanata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in conformità con quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

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