La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19814 del 17 luglio 2025 (Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano), si è soffermata in un caso di opposizione asseritamente tardiva ad un decreto ingiuntivo, ovvero sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, in caso di rinnovo della prima notifica nulla di un decreto ingiuntivo.
Si ricorda che il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 641 C.p.c., è pari a 40 giorni, decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo alla parte intimata; in caso di mancato rispetto di tale termine, l’opposizione viene dichiarata tardiva dal Giudice della cognizione.
La Corte ha chiarito che, se la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo è nulla e viene seguita da una successiva notifica valida, il termine per proporre opposizione decorre da quest’ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica: in proposito, richiama, la precedente pronuncia sempre della seconda Sezione, (n. 3009/1976), secondo cui il termine perentorio per l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 641 C.p.c., decorre inderogabilmente dalla valida notificazione del decreto, rimanendo irrilevante che la controparte, in relazione ad eventuali dubbi sulla validità di quella notificazione, abbia provveduto a rinnovarla.
In sostanza, la notifica nulla non produce effetti e il termine per opporsi inizia a decorrere dal momento in cui è effettuata la successiva notifica in rinnovazione, che determina la sanatoria della precedente notifica nulla.
Nel caso di specie, la rinnovazione della notifica del provvedimento monitorio, a fronte della precedente notifica nulla, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza che all’affissione dell’avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, fosse seguito l’invio di una valida raccomandata con avviso di ricevimento, attestante l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale (in quanto la raccomandata era ritornata al mittente), importava la necessità di ponderare la tempestività dell’opposizione introdotta con la citazione, rispetto a tale seconda notifica.
La nuova notifica del titolo, oltre che del precetto, non poteva essere circoscritta all’esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento (per la sopravvenuta inefficacia del precedente precetto), posto che altrimenti la rinnovata notifica del provvedimento monitorio non avrebbe avuto alcun senso.
A tale conclusione era giunta, a contrario, la sentenza impugnata (che aveva ritenuto tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dall’ingiunto), e cassata dalla Cassazione, secondo la quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto si spiegava perché, nel frattempo, era venuta meno l’efficacia del precetto prodromico alla minacciata esecuzione forzata, senza che fosse emerso che il creditore avesse voluto rinnovare la notifica del titolo e del precetto per sanare la nullità della precedente notifica.