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Giurisprudenza

Opponibilità alla massa dei creditori della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. antecedente al fallimento

18 Febbraio 2020

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33238 – Pres. De Chiara, Rel. Amatore

La trascrizione della domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita immobiliare, avvenuta prima della iscrizione della sentenza dichiarazione di fallimento della società promittente alienante, non impedisce al curatore di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 72 l. fall., ma gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.

La Suprema Corte ha infatti richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite (n. 18131 del 16/09/2015) secondo cui: “il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 I. fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018; in precedenza, nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 16160 del 08/07/2010; Sez. U, Sentenza n. 12505 del 07/07/2004)”.

Dunque, se è vero che, in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, quest’ultimo, che è terzo in relazione al rapporto controverso, mantiene la titolarità del diritto di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l’art. 72 legge fall., è altrettanto vero che il detto soggetto non può opporre tale diritto al promissario acquirente se la domanda ex art. 2932 c.c. sia stata trascritta prima del fallimento.

 

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