Con la decisione n. 681 del 20 gennaio 2025 il Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. Maugeri, Rel. Scibetta) si è pronunciato sull’onere della prova fra intermediario e cliente in caso di operazioni di pagamento non autorizzate.
In particolare, ha sancito il principio per cui, in materia di servizi di pagamento e operazioni di pagamento non autorizzate dal cliente, affinché l’intermediario possa andare esente da responsabilità deve fornire prova, oltre che dell’insussistenza di malfunzionamenti, dell’adozione di un sistema di sicurezza adeguato e della corretta registrazione, autenticazione e contabilizzazione delle operazioni contestate.
Una volta fornita tale prova spetta al cliente dimostrare di non aver agito con colpa.
Nel caso di specie, il ricorrente contestava l’addebito di un’operazione sospetta, negando di averla autorizzata e di aver comunicato a terzi le proprie credenziali, ivi inclusi la password e il codice OTP generato tramite token in suo possesso.
L’intermediario, nel costituirsi, affermava l’adozione di un sistema di autenticazione forte, tale da rendere impossibile l’esecuzione dell’operazione senza la conoscenza delle suddette credenziali.
L’Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto conforme il sistema di autenticazione implementato dall’intermediario e ha rigettato il ricorso, rilevando, in presenza di un meccanismo di sicurezza idoneo, un presumibile comportamento imprudente da parte del cliente.