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OICVM: approvate le nuove norme sulle funzioni di depositario, politiche retributive e sanzioni

18 Aprile 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei ministri riunitosi venerdì 15 aprile 2016 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

Di seguito si riporta espressamente il comunicato stampa del Governo sul provvedimento.

La direttiva costituisce un’ulteriore tappa nel percorso di armonizzazione europea in materia di gestione collettiva del risparmio ed è intervenuta sui seguenti profili:

  • funzioni di depositario – con l’integrazione della disciplina già vigente per alcuni aspetti riguardanti gli obblighi del depositario e la gestione dei potenziali conflitti di interesse;
  • politiche di remunerazione dei gestori dei fondi – per promuovere una gestione efficace dei rischi ed essere in linea con il profilo di rischio dell’OICVM. La ratio dell’intervento risiede nella necessità che la politica di remunerazione sia idonea a promuovere una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l’assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, e risulti in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori. Si prevede un obbligo di pubblicità della politica di remunerazione nel prospetto;
  • regime sanzionatorio – viene definito un elenco armonizzato delle violazioni che implicano sanzioni da parte delle autorità competenti; la direttiva prevede sanzioni di 5 milioni di euro o 10% del fatturato annuo totale di una società. La gran parte delle disposizioni della direttiva risulta già recepita in Italia per effetto dell’attuazione della precedente direttiva sui gestori di fondi alternativi nel 2014.

Per quanto attiene il regime sanzionatorio, il decreto legislativo stabilisce, fra l’altro, che Bankitalia e Consob possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria relative alle fattispecie sanzionatorie penali per le quali si ritiene necessario lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione con le autorità di vigilanza straniere e con l’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). L’ESMA mantiene infatti una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti.

In ottemperanza della direttiva si innalzano gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate alle persone giuridiche per le violazioni degli obblighi previsti in materia dal TUF. Si prevede, infatti, che se le violazioni sono commesse da una società o un ente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro.

Il decreto, recependo la direttiva europea, disciplina anche il nuovo istituto introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, ossia la temporary o permanent ban, cioè l’interdizione temporanea o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanente dall’esercizio di funzioni di gestione, a carico del/dei responsabili delle violazioni.

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