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Giurisprudenza

Offerta fuori sede se svolta presso l’ufficio del promotore finanziario

10 Gennaio 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 06 dicembre 2022, n. 35787 – Pres. De Chiara, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza del 6 dicembre 2022 n. 35787, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicabilità della disciplina dell’offerta fuori sede nella promozione e nel collocamento di strumenti finanziari se svolta presso l’ufficio del promotore finanziario.

Di seguito il principio di diritto espresso dalla Cassazione in merito all’offerta fuori sede.

Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 t.u.f., nella vigenza del Reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento.

Per offerta fuori sede si intendono la promozione ed il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi ed attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.

La disciplina dell’offerta fuori sede non riguarda solo il caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento fornito dall’intermediario medesimo per l’emittente di tali strumenti, ma anche quando la vendita fuori sede sia avvenuta nello svolgimento di un servizio d’investimento di diverso tipo, come ad esempio l’esecuzione di ordini dati dal cliente in ragione di un contratto quadro.

Attività di promozione

L’attività di promozione riguarda, la sollecitazione, nei confronti del cliente, del sopra individuato collocamento di strumenti finanziari o di servizi e attività di investimento.

Si tratta, quindi, di un’attività preordinata alla conclusione del negozio in cui consiste il collocamento e tale dimensione funzionale vale a distinguere la promozione dalla semplice pubblicità, la quale ha uno scopo solamente informativo.

Sul punto, sottolinea la Cassazione, l’attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell’interesse dell’intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati, è stata presa in considerazione a più riprese, in passato, dalla Consob, la quale ha avuto modo di evidenziare come la stessa non possa rappresentare un’offerta di servizi di intermediazione mobiliare.

Disciplina dell’offerta fuori sede

Per quanto riguarda l’offerta fuori sede, la Cassazione afferma che, quando l’art. 30, comma 1, TUF assume che costituisca offerta fuori sede l’attività di promozione e di collocamento di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, esso abbia riguardo alle attività di promozione e di collocamento riferibili ad uno dei soggetti abilitati indicati dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

La Cassazione nega, invece, che, per stabilire se si sia, o meno, in presenza di un’offerta fuori sede, debba guardarsi al promotore finanziario, respingendo l’idea che un’attività di promozione e di collocamento fuori sede possa essere esclusa attribuendo rilievo al luogo, diverso dalla sede legale o dalla dipendenza dell’intermediario, ma comunque riconducibile al promotore stesso, in cui questi abbia stabilito il contatto con l’investitore.

In altre parole, continua la Cassazione, considerare come offerta fuori sede anche quella attuata dal promotore presso il proprio ufficio, in cui si rechi l’investitore, ma che non sia qualificata come sede legale o dipendenza dell’intermediario, è una conseguenza necessitata del quadro normativo.

Offerta fuori sede: recesso

Infatti, ai fini del recesso, non ha più rilevanza, come un tempo, la sola «vendita a domicilio», bensì ogni attività di promozione e di collocamento che non venga attuata nella sede legale o nelle dipendenze dell’intermediario: questo perché il legislatore ha inteso riconoscere una forma di tutela maggiore all’investitore, operante per ogni operazione di collocamento che, per perfezionarsi fuori da tali locali, deve presumersi che non sia una scelta dell’investitore, quanto, piuttosto, conseguente alla sollecitazione proveniente dai promotori di cui l’intermediario si avvale.

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