WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Offerta fuori sede e diritto di recesso successivo all’esecuzione del contratto su richiesta del consumatore

12 Settembre 2019

Corte di giustizia UE, Sez. I, 11 settembre 2019, C‑143/18 – Pres. Bonichot, Rel. Safjan

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, nel combinato disposto con il suo articolo 1, paragrafo 1, nonché alla luce del suo considerando 13, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari concluso a distanza tra un professionista ed un consumatore, non esclude il diritto di recesso a favore del consumatore laddove il contratto medesimo sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso. Spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il diritto interno nel suo complesso ed applicare i metodi di interpretazione da quest’ultimo riconosciuti al fine di giungere ad una soluzione conforme a detta disposizione, discostandosi, se del caso, da una giurisprudenza nazionale consolidata qualora questa si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con la disposizione medesima.

2) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/65, nel combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e con l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per un professionista, che concluda a distanza con un consumatore un contratto avente ad oggetto servizi finanziari, di comunicare al consumatore medesimo, in termini chiari e comprensibili per un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed avvertito, conformemente alle esigenze del diritto dell’Unione, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, le informazioni relative all’esistenza del diritto di recesso, non risulta violato nel caso in cui il professionista informi il consumatore che il diritto di recesso non si applica quando il contratto sia stato interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore stesso, prima che quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ancorché tale informazione non corrisponda alla normativa nazionale, nell’interpretazione datale dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, in tal ipotesi, il diritto di recesso trova invece applicazione.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Iscriviti alla nostra Newsletter