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Obblighi di trasparenza dei trust nelle quotate: la nuova Comunicazione Consob

22 Agosto 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione n. 0066209 del 2 agosto 2013 la Consob ha specificato i contenuti degli obblighi di trasparenza delle partecipazioni rilevanti riconducibili ai trust, richiesta in caso di società quotate ai sensi degli articoli 114, comma 5, e 115, comma 2, del TUF.

La costituzione di un trust, evidenzia la Consob, potrebbe non garantire l’effettiva trasparenza degli assetti proprietari dell’emittente partecipata, allorché i processi decisionali, relativi all’esercizio del diritto di voto legato alla partecipazione, siano allocati in capo ad altri soggetti del trust, o sussistano importanti poteri di interferenza, venendosi in tal caso a determinare una separazione tra titolarità formale della partecipazione e titolarità sostanziale dei diritti connessi.

A tal fine, la Consob ha previsto, con la presente Comunicazione, che i trustees che detengono una partecipazione rilevante nel capitale o che partecipano a un patto parasociale rilevante ai sensi dall’articolo 122 TUF, comunichino alla stessa Autorità, contestualmente all’invio della comunicazione ai sensi dell’articolo 120 del TUF, le seguenti ulteriori informazioni: l’identità dei beneficiari, del settlor, del protector (laddove presente) o del legale rappresentante; gli eventuali poteri di intervento nella gestione della partecipazione assegnati dall’atto istitutivo a soggetti diversi dal trustee; la natura, durata e revocabilità del trust nonché la legge applicabile; le eventuali sovrapposizioni tra i soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nel trust in qualità di beneficiario, settlor, trustee o protector e i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che fanno parte della catena partecipativa che fa capo al trust, ovvero del gruppo in cui il medesimo è inserito, nonché coloro che rivestono funzioni apicali, di qualsiasi tipo, in tali contesti.

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