WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Attualità

Al via il nuovo regime sanzionatorio del TUB e TUF

30 Giugno 2015

Guido Pulcher

Di cosa si parla in questo articolo

Il 27 Giugno 2015 è entrato in vigore, a seguito dello spirare del termine di legge per la vacatio legis, il Decreto Legislativo n. 72 del 12 Maggio 2015 di attuazione della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) che ha portato rilevanti modifiche al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario o T.U.B.) ed al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico della Finanza T.U.F.).

La modifica più rilevante portata dal Decreto in esame riguarda il significativo inasprimento delle sanzioni per le violazioni del T.U.B. e del T.U.F.

Il presente contributo, lungi dal voler analizzare nel dettaglio l’apparato normativo e le (numerose) implicazioni sistematiche, si pone come obiettivo quello di schematizzare, per un pronto riferimento da parte degli operatori bancari e finanziari, le principali modifiche apportate dal Decreto Legislativo ai due testi unici di riferimento del settore.

In estrema sintesi infatti: le violazioni commesse da persone fisiche saranno sanzionate da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 5.000.000 euro, per tali violazioni, l’ammontare delle sanzioni comminate alle società bancarie o finanziarie sarà da un minimo di 30.000 euro sino ad un massimo corrispondente al 10% del fatturato.

Inoltre, se il vantaggio economico ottenuto dall’autore della condotta illegittima come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali sopraindicati, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto purché tale ammontare sia determinabile.

Stante l’assoluta novità nel panorama normativo, si pone innanzitutto l’attenzione sulla nuova formulazione dell’art. 144 del Testo Unico Bancario nel quale è stata inserita la seguente formula “Nei confronti delle Banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo….e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti nonché di quelli incaricati della revisione dei conti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato…”. Stessa sanzione si applica, ai sensi del nuovo articolo 190 del T.U.F., ai soggetti abilitati ed i depositari per la violazione della maggior parte degli obblighi ivi previsti.

Per quanto riguarda la definizione di “fatturato” risulta indispensabile fare riferimento al testo dell’art. 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee) il quale, alla lettera m.4) dispone di “attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l’altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni”. Si dovranno attendere dunque tali disposizioni attuative per poter valutare nel dettaglio l’impatto della novità normativa.

Sono stati inoltre inseriti i nuovi articoli 144-ter del T.U.B. e 190-bis del T.U.F. che riformano il regime sanzionatorio applicabile alle persone fisiche. Viene infatti definito che “Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l’inosservanza delle norme…è conseguenza della azione o dell’omissione posta in essere da tali soggetti e … la condotta … è in grave violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza o consiste nell’inosservanza di doveri individualmente attribuiti all’esponente o al personale”(così recita il 144-ter del T.U.B. ripreso quasi letteralmente dal 190-bis del T.U.F.).

La definizione di “personale” è data dai riformati articoli 1, comma 2, lettera h-novies del Testo Unico Bancario e dall’art. 1, comma 1, lettera i-ter del Testo Unico della Finanza ed è in entrambi i casi la seguente: “i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato”.

Il significativo aumento dell’ammontare massimo delle sanzioni amministrative viene mitigato dalla disposizione contenuta nell’articolo 144-quater T.U.B. e nell’articolo 194-bis del T.U.F.

Viene infatti disposto il dovere per l’Autorità di Vigilanza, nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, di considerare ogni circostanza rilevante ed, in particolare:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

La nuova disciplina sanzionatoria viene poi completata con l’introduzione di un istituto di ispirazione anglosassone il c.d. Whistleblowing. Il recepimento nel nostro ordinamento si sostanzia in alcune procedure che dovranno essere adottate per la segnalazione anonima di eventuali violazioni della normativa da parte del personale delle banche o degli intermediari finanziari.

Viene introdotto l’art. 52-bis del Testo Unico Bancario (con formulazione analoga prevista dall’art. 8-bis del Testo Unico della Finanza) “Le banche adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria”.

Le procedure in parola devono (i) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione;(ii) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; (iii) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente ed autonomo.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Iscriviti alla nostra Newsletter