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Attualità

Nuovo regime prudenziale per le SIM: approvato il decreto di recepimento

26 Novembre 2021

Fabrizio Cascinelli, Partner, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Luca Bettinelli, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

In attuazione della delega prevista dalla c.d. “Legge di delegazione europea 2019-2020”, il 28 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo (“Decreto”) volto ad adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2019/2033 (“Investment Firms Regulation” – “IFR”), che modifica precedenti regolamenti relativamente ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento, e alla Direttiva (UE) 2019/2034 (“Investment Firms Directive” – “IFD”), relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

La riforma IFD/IFR aggiorna il quadro prudenziale applicabile alle imprese di investimento distinguendolo, in alcuni casi, da quello delle banche e rimodulandolo secondo un principio di proporzionalità, che tiene conto di diversi fattori (tra cui, quelli dimensionali e di complessità operativa). In questo senso, infatti, i requisiti prudenziali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) e dalla Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono tipicamente esposte le banche e, conseguentemente, sono in larga parte calibrati per preservare la relativa capacità di prestito, tutelando, contestualmente, i depositanti e i contribuenti in caso di eventuali fallimenti. Tuttavia, i rischi ai quali sono tipicamente esposte le imprese di investimento sono sostanzialmente diversi. Su tale presupposto sono state, pertanto, delineate quattro categorie di società di intermediazione mobiliare (“SIM”), con regimi prudenziali diversificati. In particolare:

  1. le SIM classe 1 – che svolgono attività di negoziazione per conto proprio, o sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia e il cui attivo di bilancio è pari o superiore a Euro 30 miliardi – che, in ragione della loro dimensione e complessità operativa, rientrano nella nuova definizione di “ente creditizio” del CRR e, pertanto, devono essere autorizzate ai sensi della CRD IV. Fermo il rispetto della disciplina MiFID in relazione ai servizi di investimento prestati, tali SIM sono soggette alle norme prudenziali previste dalla CRD IV e dal CRR. In merito agli impatti di tale novità per l’Italia, si osserva che attualmente, nessuna SIM italiana supera, a livello individuale o consolidato, tale soglia.
  2. le SIM classe 1-minus – che svolgono attività di negoziazione per conto proprio, o sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia e il cui attivo di bilancio pari o superiore a Euro 15 miliardi – che continuano ad essere autorizzate ai sensi della MiFID, applicando però alcune previsioni prudenziali specifiche della CRR/CRD IV. Tale regime può essere applicato anche alle SIM che: (i) hanno un attivo di bilancio pari o superiore a Euro 5 miliardi (su decisione della Banca d’Italia) o (ii) fanno parte di un gruppo bancario e ne facciano richiesta a Banca d’Italia;
  3. le SIM classe 2 – diverse da quelle che precedono – sono soggette alla disciplina prudenziale prevista dal pacchetto IFD/IFR;
  4. le SIM classe 3 – quelle “piccole e non interconnesse”, che svolgono attività di consulenza, dì ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti o che gestiscono per conto dei propri clienti attività entro la soglia di Euro l,2 miliardi, ma che non sono autorizzate a detenere denaro o strumenti finanziari della clientela, né ad assumere rischi in proprio -, per le quali viene previsto un regime semplificato, in relazione al quale viene esclusa l’applicazione delle regole in materia di governance e di remunerazioni.

L’articolato del decreto legislativo

Al fine dell’adeguamento nazionale alla richiamata normativa europea, il Decreto – strutturato in 4 articoli – introduce le opportune modifiche alla disciplina del TUF e del TUB.

In merito all’incidenza delle modifiche apportate nel tessuto normativo, la Relazione illustrativa chiarisce che per le SIM di classe 1 la riforma dell’impianto normativo di rango primario risponde essenzialmente all’esigenza di recepire le norme europee relative all’autorizzazione e alla revoca della licenza. Mentre per le SIM di classe 2 e 3 non si è reso necessario apportare cambiamenti in quanto le modifiche richieste rientrano nell’ambito disciplinato dalla fonte secondaria. Per le SIM di classe 1-minus, che hanno un regime prudenziale misto, la riforma della normativa primaria è volta a chiarire che ad esse è applicabile una parte della normativa sostanziale prevista per gli enti creditizi da CRD IV/CRR.

In proposito si segnala che, come precisato nella Relazione illustrativa, anche se definite come “enti creditizi”, le SIM verranno autorizzate unicamente alla prestazione di servizi e attività di investimento. Pertanto, se volessero esercitare anche l’attività bancaria dovrebbero ottenere dalla BCE una diversa autorizzazione.

a) Articolo l del Decreto (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58 – TUF)

L’art. 1 del Decreto introduce numerose modifiche al TUF, tra cui, rilevano, in particolare, le seguenti disposizioni.

  1. La lettera a) introduce le definizioni di “Meccanismo di vigilanza unico-MVU”, di “Meccanismo di risoluzione unico-MRU”, di “ SIM di classe 1” e “ SIM di classe 1-minus”, prima non presenti.
  2. La lettera b) integra la disciplina in materia di collaborazione tra Autorità e di segreto d’ufficio, di cui all’articolo 4 del TUF, precisando, inoltre, che sono vincolati dal segreto d’ufficio i dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vi lavorino o vi abbiano comunque lavorato.
  3. La lettera c) – al fine di garantire che gli Stati membri non riservino alle succursali di imprese di Paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell’Unione – modifica l’articolo 6, stabilendo che la Banca d’Italia, sentita la CONSOB, dovrà disciplinare con Regolamento gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale e, inter alia, di contenimento del rischio.
  4. La lettera d) indica le norme che attribuiscono la competenza alla Banca d’Italia e alla Consob in materia di vigilanza sul rispetto di disposizioni introdotte dalla riforma IFD/IFR.
  5. La lettera e) introduce nel TUF i nuovi (i) art. 7-undecies, che indica la Banca d’Italia e la Consob come Autorità nazionali competenti a esercitare le rispettive funzioni e i poteri previsti dalle norme europee con riguardo alle SIM e (ii) art. 7-duodecies, il quale stabilisce che le SIM di classe 1-minus, in aggiunta alle norme del CRR, sono assoggettate alle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della CRD IV applicabili agli enti creditizi.
  6. La lettera g) introduce il nuovo articolo 12-bis in materia di disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE, prevedendo, tra l’altro, che la Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, la trasmissione di dati e informazioni alla holding di investimento o alla società di partecipazione finanziaria mista, con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE e che non è a sua volta controllata da un’impresa di investimento o da un’altra holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista. Inoltre, Banca d’Italia e la Consob possono anche effettuare ispezioni presso tali società, anche su richiesta delle Autorità di altri Stati membri.
  7. La lettera i) disciplina la revoca dell’autorizzazione di una SIM nel caso in cui non sia stata ottenuta l’autorizzazione ad operare come SIM di classe l.
  8. La lettera j) inserisce il nuovo articolo 20-bis.1 che disciplina le modalità di autorizzazione e revoca all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento per le SIM di classe l, prevedendo che l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento per tale classe di SIM è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob e che sono assoggettate, in aggiunta alle previsioni del CRR, a tutte le disposizioni nazionali di recepimento di norme europee applicabili alle banche. Relativamente al regime autorizzativo, si segnala che:
    1. nel caso di SIM già esistenti, l’autorizzazione rilasciata dalla Consob ai sensi della MiFID decade a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE;
    2. in caso di diminuzione degli attivi sotto la soglia di Euro 30 miliardi o di interruzione nella prestazione dei servizi di investimento inclusi nella definizione di “ente creditizio” del CRR, l’autorizzazione come SIM di classe 1 viene revocata, con possibilità di richiedere nuovamente alla Consob l’autorizzazione ai sensi della MiFID per proseguire la prestazione di servizi di investimento.
  9. La lettera k) e la lettera l) prevedono, rispettivamente, che alle imprese di investimento dell’UE e agli stabilimenti in Italia di succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che soddisfano i requisiti previsti dal CRR per gli enti creditizi si applichi l’articolo 29-bis in materia di disciplina di servizi e attività di investimento delle Banche dell’Unione europea. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell’elenco allegato all’albo previsto dall’articolo 20. Tale norma si rende necessaria in quanto le imprese di investimento estere qualificate come banche nei loro ordinamenti (perché rientrano tra quelle di classe l) non si qualificherebbero automaticamente come banche ai fini della normativa italiana.
  10. La lettera m) modifica l’articolo 29-ter in materia di stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi, chiarendo che la Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le Autorità nazionali competenti per le banche che prestano in Italia servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali.
  11. La lettera o) introduce il nuovo articolo 55-sexies, con il quale viene specificato il riparto di competenze tra autorità di vigilanza in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa per le SIM di classe l.
  12. La lettera r), modifica l’articolo 60-bis.1, definendo il riparto di competenze tra le Autorità di vigilanza in materia di risoluzione per le SIM di classe l.
  13. La lettera u) modifica l’articolo 190 ricomprendendo tra i soggetti cui si applica la disciplina sanzionatoria pecuniaria prevista per gli intermediari anche le holding di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista. La norma prevede, altresì, sanzioni a carico delle SIM di classe l che continuano a svolgere i servizi di negoziazione e/o sottoscrizione/collocamento con garanzia, senza aver ottenuto l’autorizzazione CRD IV.
  14. La lettera v) interviene sull’articolo 194-ter per chiarire il perimetro di applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della normativa CRD IV/CRR.
  15. La lettera w) introduce il nuovo articolo 194-ter.1 che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni previste da IFD e IFR.
  16. Le lettere x) e y) prevedono rispettivamente l’applicazione della c.d. “sanzione dell’ordine di porre termine alle violazioni”, nonché della dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile per la violazione della nuova normativa, mentre la lettera z) specifica che anche per le violazioni del nuovo articolo 194-ter.1 è prevista la comunicazione all’EBA e all’ESMA sulle sanzioni applicate.

b) Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo l o settembre 1993. n. 385 – TUB)

L’articolo 2 introduce una modifica all’articolo 7 del TUB, in materia di collaborazione tra Autorità e di segreto d’ufficio, precisando che sono vincolati dal segreto d’ufficio i dipendenti della Banca d’Italia, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale, nonché tutti coloro che, a qualunque titolo, vi abbiano lavorato.

c) Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)

L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore del Decreto e il regime transitorio applicabile alle domande di autorizzazione.

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