Iscriviti alla nostra Newsletter
www.dirittobancario.it
Attualità

Nuovi orientamenti in tema di tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di pegno su quote societarie

9 Giugno 2016

Roberta Moscaroli, Lead Tax Advisor, DLA Piper

L’Agenzia delle entrate (e segnatamente la Direzione Regionale del Lazio) è intervenuta di recente sul controverso tema della tassazione – ai fini dell’imposta di registro – del pegno su quote societarie.

La posizione è stata formalizzata nell’ambito di un documento interno (nota del 16 maggio u.s., al momento non divulgata), emesso all’esito della collaborazione e del confronto dell’Agenzia stessa con i Consigli Notarili dei Distretti del Lazio, in merito alla tassazione di talune fattispecie di negozi giuridici contenuti negli atti notarili.

Per meglio comprendere la questione controversa, si ricorda che, a norma dell’articolo 43, comma 1, lettera f) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro»: di seguito, “TUR”), ai fini dell’imposta di registro «la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: (… omissis …)f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia, reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita».

In base alla citata disposizione, pertanto, ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile degli atti di costituzione di garanzia è determinata:

  1. se la garanzia è prestata in denaro o titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
  2. dalla somma garantita, in tutti gli altri casi.

Per completezza, ci si limita a ricordare che la tassazione proporzionale con aliquota dello 0,5 per cento è prevista (solo) laddove si verta in una fattispecie di costituzione di garanzia «a favore di terzi» e «non richiesta dalla legge» (articolo 6 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR): avendosi in caso contrario la sola debenza (tutt’al più) dell’imposta in misura fissa.

Ora, tornando al tema in oggetto, con riferimento al caso (peraltro, tipico delle operazioni di finanziamento e quindi particolarmente frequente) della costituzione di pegno su quote di s.r.l., nel corso del tempo si era consolidata, presso diversi Uffici dell’Agenzia, la prassi di interpretare la nozione di “titoli” di cui al citato articolo 43, comma 1, lettera f), in senso lato, includendovi – per l’appunto – le quote societarie.

La conseguenza pratica di detta impostazione era che la costituzione in pegno di quote societarie veniva tassata, ai fini dell’imposta di registro, (non già in misura proporzionale alla somma garantita, bensì) in base al valore delle quote stesse; valore che – a sua volta – alcuni Uffici ravvisavano nel valore nominale delle quote ed altri Uffici nel valore della corrispondente frazione del patrimonio netto.

La tematica in questione (e quella ad essa connessa della difforme applicazione della disposizione da parte degli Uffici) era tornata all’attenzione degli operatori del diritto a seguito di una recente segnalazione del Consiglio Notarile di Milano (circolare n. 7/2016 del marzo del c.a.), nella quale veniva segnalata l’avvenuta liquidazione, da parte di un Ufficio dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di registro per un atto di costituzione di pegno su quote di s.r.l. utilizzando come base imponibile la somma garantita attraverso il pegno in luogo del valore nominale delle quote stesse (e quindi con superamento di quella che era l’interpretazione prevalentemente seguita fino a quel momento dagli Uffici del distretto).

Come specificato, sul punto l’Agenzia delle entrate sembra invece aver preso adesso una posizione definitiva, basata su un’interpretazione restrittiva del concetto di “titoli” e sulla considerazione del fatto che le quote societarie sono prive delle caratteristiche tipiche dei titoli di credito, quali l’incorporazione (e cioè la circostanza che il diritto di credito è incorporato nel documento), l’autonomia (secondo cui il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali: articolo 1993 del codice civile) e la letteralità (per cui Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sul contenuto letterale del titolo: articolo 1993 del codice civile).

La questione è destinata ad avere importanti riflessi anche sulle operazioni di finanziamento, con specifico riguardo alle attività di individuazione del “pacchetto di garanzie” (il cosiddetto «security package», appunto) che consenta la migliore ripartizione dei rischi tra le parti del progetto.

Al riguardo, è ben vero che i contratti di finanziamento bancario a medio-lungo termine (vale a dire con durata superiore ai diciotto mesi) possono essere assoggettati al regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15 del d.P.R. n. 601/1973 (con aliquota dello 0,25% da calcolare sull’importo del finanziamento erogato; l’aliquota è fissata al 2% per i contratti di mutuo destinati a finanziare l’acquisto di abitazioni diverse dalla “prima casa”); imposta sostitutiva che – com’è noto – assorbe ogni altra imposta indiretta applicabile (ad eccezione dell’IVA, che in ogni caso, ove applicabile, sarebbe esente) e ciò sia per il contratto di finanziamento che per le correlate garanzie (e così, principalmente, in luogo dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta di bollo).

Ciò detto, permangono – ovviamente – delle fattispecie in cui il citato regime dell’imposta sostitutiva non può trovare applicazione (tipicamente, per i finanziamenti erogati dalle banche estere o per i finanziamenti di durata inferiore ai diciotto mesi). In tali casi, alla luce della disciplina ad oggi vigente in materia di imposta di registro e della recente interpretazione fornitane dall’Agenzia, quale sopra ricordata, i soggetti che a vario titolo strutturino e/o prendano parte ad un’operazione di finanziamento (o di LBO o simili) dovranno tener presente che il pegno su quote societarie trova, nel TUR, un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello riservato al pegno su azioni.

Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Attualità
Fiscalità d'impresa

Semplificazioni Patent Box: primi commenti alla luce degli emendamenti al decreto-legge

16 Novembre 2021

Roberta Moscaroli, Partner, Dentons Europe Studio Legale Tributario

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (Decreto Fiscale), ha profondamente innovato, di fatto sostituendola, la disciplina del Patent Box.
Attualità
Fiscalità d'impresa

IVA: in vigore le semplificazioni per l’e-commerce transfrontaliero

2 Luglio 2021

Roberta Moscaroli, Partner, Dentons Europe Studio Legale Tributario

Dal 1° luglio 2021, sono entrate in vigore le nuove regole IVA introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (di seguito, “D.Lgs. 83/2021”), con cui l’Italia ha recepito la direttiva 2017/2455/UE, articoli 2 e 3, e la direttiva
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter