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NPL

Nuova Direttiva europea su gestori e acquirenti di NPL: soggetti interessati e sanzioni

6 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo
NPL

Della Direttiva su gestori ed acquirenti di NPL bancari e dell’impatto regolamentare e prospettive per il mercato secondario italiano parleremo al webinar del 10 giugno

Lo scorso 8 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la nuova Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori ed acquirenti di crediti, che dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 29 dicembre 2023.

L’attuazione di una strategia globale per affrontare la questione dei crediti deteriorati è una priorità per l’Unione.

Un sistema finanziario integrato migliorerà la resilienza dell’Unione economica e monetaria di fronte a shock negativi, agevolando la ripartizione del rischio tra privati a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l’esigenza di condivisione pubblica del rischio.

La direttiva si applica:

  • ai gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione;
  • agli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione.

Gli Stati membri dovranno prevedere norme che stabiliscono sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno nelle situazioni seguenti:

  1. a) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti dalle misure nazionali che recepiscono l’articolo 11 o conclude un contratto di esternalizzazione che viola le disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 12 o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le attività di gestione dei crediti commette una grave violazione delle disposizioni legali applicabili, in particolare delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;
  2. b) i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non assicurano il rispetto dei diritti del debitore e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;
  3. c) la politica del gestore di crediti è inadeguata ai fini del corretto trattamento dei debitori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f);
  4. d) le procedure interne del gestore di crediti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami da parte dei debitori in conformità degli obblighi stabiliti nelle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;
  5. e) l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 non comunica le informazioni previste dalle disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 18 e 20;
  6. f) l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 17;
  7. g) l’acquirente di crediti non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 19;
  8. h) un istituto di credito non comunica le informazioni previste nelle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 15;
  9. i) il gestore di crediti consente a una o più persone che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di diventare o rimanere membri del suo organo di direzione o di amministrazione;
  10. j) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 24;
  11. k) l’acquirente di crediti o, se del caso, il gestore di crediti o qualsiasi entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), non rispetta le disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 10;
  12. l) il gestore di crediti riceve e detiene fondi da debitori quando ciò non è consentito in uno Stato membro a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
  13. m) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 6, paragrafo 2.
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