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Giurisprudenza

Sulla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità

14 Maggio 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 11 maggio 2018, n. 11543 – Pres. Di Virgilio, Rel. Ceniccola

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.

Lo sconfinamento del limite di finanziabilità, che conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, mantiene tuttavia intatta la possibilità di conversione del mutuo fondiario in un ordinario finanziamento, ove ne risultino accertati i presupposti, sicchè, ferma la nullità del contratto di mutuo fondiario, l’unica modalità di recupero del contratto nullo è quella della conversione in un contratto diverso (art. 1424 c.c.); poiché, infatti, il limite di finanziabilità è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come “fondiario”, lo sconfinamento di esso se da un lato conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, dall’altro mantiene intatta la possibilità di conversione di questo in un finanziamento ordinario.

Conferma Cassazione Civile, Sez. I, 13 luglio 2017, n. 17352 (cfr. contenuti correlati)

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