Il Tribunale di Milano con sentenza dell’8 gennaio 2026 (Pres. Giani, Rel. Chieffo) si è pronunciato in merito alla prova della natura anticoncorrenziale della fideiussione omnibus che riproduce il modello ABI, temporalmente successiva al periodo d’indagine dell’Autorità antitrust, e quindi della sua nullità.
Nel caso di specie, la ricorrente richiedeva il riconoscimento della nullità parziale della fideiussione omnibus da lei sottoscritta nel 2019 e chiedeva di accertare l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria, in ragione della nullità parziale della clausola conforme al modello ABI, che introduceva la ben nota deroga all’operatività del termine di decadenza dell’obbligo del creditore di agire prima nei confronti del debitore principale ex art. 1957 C.c.
In conseguenza della nullità di tale clausola la banca, non avendo proceduto nei confronti del debitore principale nel termine di 6 mesi dall’adempimento, sarebbe infatti decaduta dalla possibilità di avviare l’azione nei confronti del fideiussore.
In tale contesto, la ricorrente riteneva dovesse dichiararsi la nullità delle clausole fideiussorie poiché riproduttive delle clausole n. 2,6 e 8 del formulario dell’ABI del 2003, oggetto del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005.
Il Tribunale, in tale contesto, – richiamando altra giurisprudenza tra cui Cass. 21841/2024 – non accoglie le domande di parte attrice poiché “«il giudizio di sfavore» formulato dalla Banca d’Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l’inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la «pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante»”.
Perché possa riconoscersi la nullità deve, quindi, derivarne un’applicazione uniforme da parte degli istituti di credito.
Precisa il Tribunale che il provvedimento di Banca d’Italia si riferisce ad un periodo differente e successivo da quello in cui la fideiussione oggetto di causa è stata stipulata, dunque il citato provvedimento non può costituire prova in ordine all’applicazione uniforme delle clausole del modello ABI.
Le clausole della fideiussione oggetto di causa sono qualificabili come stand alone e quindi la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova di un’intesa anticoconcorrenziale al momento della stipula della fideiussione, o, quantomeno, richiedere l’esibizione ex art. 210 C.p.c. di fideiussioni analoghe, nel periodo in contestazione, riproducenti le medesime clausole ABI oggetto dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale.
In merito, invece, al termine di sei mesi di cui all’art. 1957 C.c., il Tribunale ritiene sia stato rispettato, in quanto la banca aveva inoltrato sia al debitore principale che al fideiussore una richiesta stragiudiziale di pagamento, con contestuale risoluzione del rapporto di conto corrente per inadempimento.
Nel caso di specie, peraltro, all’inadempimento originario del debitore principale, era conseguita la sottoscrizione di un piano di rientro che aveva coinvolto anche i fideiussori, anche questo rimasto inadempiuto.
La banca aveva inoltrato tale richiesta proprio in conseguenza dell’inadempimento al piano, ed entro il termine dei sei mesi ex art. 1957 C.c.
In tale circostanza, pertanto, il Tribunale – in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite – aderisce a quell’orientamento di quella giurisprudenza di merito che ritiene sufficiente il mero inoltro di una richiesta stragiudiziale di pagamento per l’assolvimento dell’onere imposto da tale articolo.

