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Giurisprudenza

La nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta

28 Marzo 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Tribunale di Civitavecchia, 25 gennaio 2024 – Dott.ssa Sorrentino

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 25 gennaio 2024 (Dott.ssa Sorrentino), ha precisato quali siano le conseguenze della declaratoria di nullità del contratto di conto corrente bancario per difetto di forma scritta ai sensi dell’art. 117, terzo comma, TUB.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile nell’ipotesi di nullità del contratto per difetto di forma scritta contemplata dall’art. 117, terzo comma del TUB, il tasso sostitutivo di cui al successivo settimo comma. 

Quest’ultimo rimedio, infatti, è previsto per i casi di violazione del quarto comma dell’art. 117 e prevede l’“automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia”. 

Pertanto, secondo il Tribunale, “la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che vanno quindi espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricostruire mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.

Nel caso di specie, una società aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito con il quale aveva in essere due rapporti di conto corrente bancario ai fini dell’accertamento della nullità degli stessi (in quanto privi di forma scritta) e della rideterminazione dei rispettivi saldi.

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