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Giurisprudenza

Nulla la clausola che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento

16 Dicembre 2019

Tribunale di Avellino, 28 ottobre 2019, n. 1968 – G.U. Di Matteo

Per il Tribunale di Avellino è nulla la clausola inserita in un contratto di finanziamento che escluda la spettanza di rimborsi in caso di estinzione anticipata, stante il carattere imperativo della norma di cui all’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario.

La norma sopracitata, infatti, nel disporre che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la parte residua del contratto, non consente alle parti alcun potere dispositivo, rendendo nulla ogni pattuizione contraria.


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