Nella risposta ad interpello n. 15, pubblicata lo scorso 22 gennaio 2026, l’Amministrazione Finanziaria ha espresso il proprio orientamento in merito all’imponibilità delle astreintes, ovvero delle somme corrisposte in base all’art. 614-bis c.p.c. quale misura coercitiva indiretta.
In particolare, dal momento che le somme in parola non rivestono natura reddituale, non avendo la funzione di sostituire un mancato guadagno, conseguentemente non dovranno essere assoggettate a tassazione.
Nel caso prospettato all’Agenzia l’Istante rappresentava di aver agito nei confronti di alcune società ex art. 840-sexdecies C.p.c., proponendo così un’azione inibitoria collettiva volta ad ottenere la messa in sicurezza di alcuni dispositivi prodotti dalle società chiamate in causa che, a suo avviso, sarebbero stati pericolosi per i loro utilizzatori.
Il giudice di prime cure accoglieva tale domanda, condannando le società al completamento dell’azione di sicurezza e al pagamento di una penale ex art. 614-bis c.p.c. in caso di ritardo nell’esecuzione del comando giudiziale.
La parte soccombente decideva di impugnare tale statuizione di fronte alla Corte d’Appello, che tuttavia la rigettava, confermando la decisione del giudice di primo grado.
Veniva quindi proposto ricorso per cassazione, poi ritirato al seguito del raggiungimento tra le parti di un accordo, con conseguente abbandono delle iniziative giudiziali in corso.
Alla luce di tale quadro fattuale, l’Istante domanda all’Amministrazione se le somme percepite a seguito della sentenza di primo grado e prima dell’accordo ex art. 614-bis debbano essere considerate o meno imponibili, risolvendo il quesito in termini negativi, trattandosi di “somme correlate al danno arrecato dal ritardo nell’adempimento”, dunque aventi natura sostanzialmente risarcitoria.
Giova ricordare che, ai sensi della norma citata, con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro – obblighi specifici di fare, non fare o permettere – il giudice può condannare l’obbligato al pagamento di una somma fissa di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’obbligo.
Si tratta pertanto di uno strumento di coercizione indiretta (c.d. astreinte), principalmente volto a costringere un soggetto all’adempimento degli obblighi di cui sia destinatario, attraverso l’effetto deterrente del pagamento di una somma di denaro, incentivando “l’adempimento spontaneo di obblighi che non possono essere facilmente ottenuti tramite i tradizionali strumenti coercitivi”.
Tali considerazioni inducono così a ritenere che l’istituto in parola non svolga una funzione di carattere risarcitorio, configurandosi piuttosto come una sanzione civile indiretta: “si tratta, quindi, di una pena e non di un risarcimento, che vuole sanzionare la disobbedienza all’ordine del giudice, a prescindere dalla sussistenza e dalla dimostrazione di un danno”.
Ciò premesso, la regola per la qualificazione di tali somme può essere indirettamente ricavata dalla disposizione di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel momento in cui prevede l’assoggettabilità a tassazione dei “proventi conseguiti in sostituzione di redditi” e delle “indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi”.
Ed infatti, nel momento in cui le somme corrisposte debbono essere considerate come sostituzione di un reddito non conseguito – il c.d. lucro cessante – esse assumeranno inevitabilmente la natura di questo, e saranno conseguentemente assoggettate a tassazione.
Viceversa, se la somma viene corrisposta solo per indennizzare un soggetto delle perdite effettivamente subite – il c.d. danno emergente – questa non avrà natura reddituale e andrà, pertanto, esente da tassazione.
Proprio in tale ultima categoria devono essere ricondotte le somme versate ex art. 614-bis c.p.c., dal momento che “per la loro natura, non sembrano assumere una qualificazione di carattere reddituale o patrimoniale, stante la loro natura riconducibile a una condanna pronunciata dal giudice a eseguire la prestazione indicata nella sentenza di cui risulta ritardata l’esecuzione della stessa”.
È quindi sulla scorta di queste precise ragioni che l’Agenzia ha si è pronunciata nel senso della non imponibilità delle somme in parola, ritenendole prive di carattere reddituale e, dunque, non assoggettabili a tassazione.


