Tre gli aspetti di peculiare interesse dell’ordinanza torinese. Il primo gravita intorno al punto della rilevanza per l’usura degli interessi moratori, che il Tribunale afferma senza esitare: se il dictum per sé conferma un consolidato orientamento della Cassazione, rimane comunque l’importanza del fatto che, nella specie, si tratta di un procedimento penale (l’ordinanza rigetta la richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di un funzionario di banca). Il secondo aspetto ha invece portata generale, sostanziandosi nella rilevazione per cui “la giurisprudenza maggioritaria non ha mai autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha semplicemente e correttamente sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione … prevista per calcolare i tassi moratori”. L’ultimo aspetto sta nel passaggio ulteriore che la decisione compie (in via implicita, ma di tratto del tutto sicuro): il confronto del tasso maggiorato dai moratori va fatto con la soglia di usura di cui alla rilevazioni trimestrali, senza alcuna addizione (in modo traverso, la Banca d’Italia sembra fare intendere – è noto – che, nel caso di conteggio di moratori, si dovrebbe aggiungere un tasso moratorio medio del 2,1%).
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