WEBINAR / 25 Giugno
Revocatoria fallimentare: novità per le banche


Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/06


WEBINAR / 25 Giugno
Revocatoria fallimentare: novità per le banche
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Nel calcolo dei presupposti dimensionali del fallimento si applicano i principi contabili

16 Febbraio 2018

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

Cassazione Civile, Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 611 – Pres. Nappi, Rel. Didone

In tema di presupposti dimensionali per l’esonero della fallibilità dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l’art. 2424 cod. civ.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che, applicando i principi contabili ai fini del riconoscimento dei presupposti dimensionali di fallibilità, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio.

Tale principio giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte, e già affermato in ipotesi di “piccolo imprenditore”, è conforme, altresì, alla volontà espressa dal Legislatore diretta a sostituire il parametro dell’ammontare degli investimenti, considerato “vago e di incerta definizione”, con quello dell’attivo patrimoniale enunciato all’art. 1, comma 2, lett. a) legge fall..

 


WEBINAR / 16 Giugno
La nuova responsabilità degli amministratori non esecutivi


Le novità della riforma TUF e Codice Civile

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/05


WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04