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Giurisprudenza

Mutuo in valuta estera: termini di prescrizione e criteri di trasparenza

14 Giugno 2021

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 10 giugno 2021, cause riunite da C‑776/19 a C‑782/19 – Pres. Bonichot, Rel. Jääskinen

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che un consumatore che abbia sottoscritto un contratto di mutuo espresso in valuta estera e che ignori il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di mutuo non possa essere soggetto ad alcun termine di prescrizione per la restituzione degli importi pagati sulla base di tale clausola. Inoltre, l’informazione fornita dal mutuante al consumatore sull’esistenza del rischio di cambio non soddisfa il requisito di trasparenza se è basata sull’ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento resterà stabile nel corso di tutta la durata del contratto.

Più in particolare la Corte ha stabilito i seguenti principi di diritto:

1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda da parte di un consumatore:

– ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore a un termine di prescrizione;

– ai fini della restituzione di importi indebitamenti versati, sulla base di siffatte clausole abusive, a un termine di prescrizione di cinque anni, considerato che tale termine inizia a decorrere dalla data di accettazione dell’offerta di mutuo, cosicché il consumatore ha potuto, in quel momento, ignorare l’insieme dei suoi diritti derivanti dalla direttiva in parola.

2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario rientrano nell’ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui tali clausole stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza il contratto in discussione.

3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.

4) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a che l’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, gravi sul consumatore.

5) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza che sia limitato, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse, a seguito di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole.

 

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