Sussiste il presupposto del fumus boni iuris ai fini dell’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad accertare l’inefficacia della dichiarazione unilaterale di risoluzione di contratto di mutuo ipotecario da parte della banca, qualora la stessa resistente non abbia provveduto alla puntuale indicazione della clausola risolutiva espressa di cui intendeva avvalersi, o, in ogni caso, qualora le circostanze dedotte in giudizio non integrino gli estremi di una delle clausole risolutive espresse pattuite nel contratto.
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