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Giurisprudenza

Mutuo indicizzato al Franco Svizzero e nullità delle clausole vessatorie

16 Ottobre 2025

Giosuè Ansideri, Dottorando in Diritto e Tutela, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Tribunale di Salerno, 13 settembre 2025 – Dott. C. D’Ambrosio

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 13 settembre 2025 (Dott. C. D’Ambrosio) si è pronunciato sulla nullità di alcune clausole vessatorie contenute in un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al Franco Svizzero.

Richiamando la giurisprudenza comunitaria, il Tribunale ha ricordato che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, «il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo».

Ciò premesso, il giudice salernitano ha ritenuto che, nel contratto in questione le clausole sopra analizzate, lette alla luce del contesto complessivo del contratto in cui erano inserite, non esponevano in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor. 

Rilevata la vessatorietà di tali clausole, il Tribunale ha aggiunto che «qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo di cui trattasi debba essere nullo nella sua interezza dopo la soppressione di una clausola abusiva di quest’ultimo, una siffatta clausola può, in via eccezionale, essere soppressa e sostituita da una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti. Una possibilità del genere è limitata alle ipotesi in cui la dichiarazione di nullità del contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato».

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale, applicando l’art. 1419 C.c., ha riconosciuto all’attore il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca in occasione dell’estinzione anticipata del mutuo. 

Nel caso in esame, l’attore aveva sottoscritto con la banca un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia mutui la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro, ma il cui parametro di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è espresso in Franco Svizzero.

L’attore lamentava la scarsa intelligibilità dei meccanismi di doppia indicizzazione contenuti nel contratto. 

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