La Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 30 settembre 2026, n. 26010 (Pres. Pazzi, Rel. Crolla), si è pronunciata sull’ammissione al passivo fallimentare dei crediti derivanti da un mutuo fondiario, con particolare riferimento al credito a titolo di interessi corrispettivi successivi alla dichiarazione di fallimento e ai limiti della prelazione ipotecaria.
In particolare, nel caso di specie, il Tribunale ammetteva al passivo del Fallimento di una società un credito vantato da una Banca, alla luce della stipula di un contratto di mutuo fondiario, per un importo pari al capitale, oltre agli interessi al tasso legale, dalla data del fallimento fino alla data della vendita dei beni, in via ipotecaria, nonché per gli interessi corrispettivi, maturati prima del fallimento, in via chirografaria, senza distinguere fra le annualità pregresse.
La Corte precisa che, l’importo, costituito dagli interessi corrispettivi che compongono le rate già scadute, rimane assoggettato al limite temporale di cui al combinato disposto degli artt. 54 L. Fall. e 2855, co. 2 C.c., che circoscrivono la garanzia ipotecaria agli interessi relativi a due annualità anteriori e non pagate e a quella in corso alla data della dichiarazione di fallimento.
Si ricorda come l’art. 2855 co. 2 C.c. preveda che “Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data“.
L’art. 54 L. Fall., invece, prevede che “I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari“.
La rata, pertanto, non può essere considerata come un unicum, con conseguente estensione della prelazione ipotecaria agli interessi pattuiti equiparati al capitale, derogando la disciplina di cui agli artt. 2855 C.c. e 54 L. Fall.
Nel caso in cui il creditore abbia iscritto un’ipoteca per un importo comprensivo di capitale ed interessi, a garanzia della restituzione di un mutuo concesso a un imprenditore successivamente fallito, perché il credito sia ammesso al passivo a titolo prelatizio o chirografario, deve procedersi:
- alla distinzione del credito stesso nelle sue componenti di capitale e interessi
- il credito per capitale sarà ammesso con prelazione ipotecaria
- il credito per interessi sarà ammesso con prelazione ipotecaria per quanto attiene alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento
- il credito per interessi successivi alla dichiarazione di fallimento, invece, sarà ammesso in via chirografaria.
La capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento del mutuo non modifica le regole sulla prelazione ipotecaria degli interessi previste dall’art. 2855, co. 2, C.c.

