La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9140 del 7 aprile 2025 (Pres. E. Scoditti, Rel. D. Valentino) si è pronunciata sul perimetro applicativo dell’art. 118 del Testo unico bancario, in una controversia in materia di ius variandi nei mutui agevolati concessi dalle banche ai propri dipendenti.
Il caso vedeva la ex dipendente di una banca contestare a quest’ultima la modifica unilaterale delle condizioni agevolate a cui aveva contratto un mutuo, agevolazione dedicata ai dipendenti della banca stessa e che trovava fondamento in un regolamento interno richiamato ed allegato al contratto di mutuo.
In particolare, la ex dipendente sosteneva che la variazione delle condizioni contrattuali successiva alla cessazione del rapporto d’impiego era avvenuta in violazione dell’art. 118 t.u.b.: tali censure, rigettate in primo grado e successivamente accolte in appello, sono state nuovamente respinte in Cassazione nel ricorso promosso dalla banca.
In particolare, secondo la Corte, «il regolamento recepito dal contratto disciplinava le conseguenze giuridiche, nell’ambito del rapporto contrattuale, nel caso di dimissioni del dipendente dal rapporto d’impiego; la fattispecie dell’art. 118 t.u.b. è, invece, quella dell’intervento di una variazione delle condizioni contrattuali per modifica unilaterale. Poiché il fatto accertato è quello dell’attuazione di condizioni risalenti all’originario contratto di cui è parte integrante il citato regolamento, sussiste il vizio di falsa applicazione della norma evocata a sostegno della decisione [i.e., l’art. 118 t.u.b.]».
La Corte, quindi, cassa con rinvio la sentenza d’appello.