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Giurisprudenza

Il mutamento del rischio esclude l’indennizzo solo con la prova che l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto

15 Dicembre 2016

Cassazione Civile, Sez. III, 6 ottobre 2016, n. 20011

Premesso che la previsione dell’art. 1898 c.c. non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato, deve ritenersi che l’esclusione dell’indennizzo (prevista dal comma 5 dell’art. 1898 c.c.) non possa operare in difetto del positivo accertamento -da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso- circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto.


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