WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/09


WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Motivazione e termini nel recupero di crediti tributari UE

2 Ottobre 2025

Chiara Lattanzi, Dottoranda di ricerca in diritto tributario presso l’Università di Milano Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 19 maggio 2025, n. 13279 – Pres. Crucitti, Rel. Cataldi

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte, con la sentenza 19 maggio 2025, n. 13279, ha stabilito che nel caso di recupero da parte delle autorità italiane di crediti tributari formatisi in uno Stato estero UE, “la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all’ambito, ristretto, delle questioni che egli possa sottoporre alla giurisdizione italiana”, dovendosi, al tempo stesso, escludere il vizio di motivazione del provvedimento nel caso di mancata allegazione del titolo estero.

La Corte, poi ha affermato un ulteriore principio di diritto ovvero che in tema di recupero del credito tributario di altro stato dell’Unione europea, la disciplina sulla mutua assistenza prevista ratione temporis dall’art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003 – attuativo della direttiva 2001/44/CE – non comporta che il decorso di più di un quinquennio tra la data di formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e quella della richiesta di recupero per il credito determini alcuna decadenza o prescrizione dello stesso credito e della sua riscossione, provocando unicamente il venir meno dell’obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza in favore del diverso Stato membro richiedente e, pertanto, legittimando esclusivamente, nel rapporto tra gli Stati, l’eventuale rifiuto dell’assistenza richiesta.

La controversia traeva origine dalla notificazione di una cartella di pagamento, relativa ad un atto di recupero di crediti fiscali della Germania ad una persona fisica residente in Italia.

Al di là di taluni vizi processuali della sentenza di seconde cure eccepiti dal ricorrente (e dichiarati inammissibili e/o infondati dalla  Corte), la materia del contendere verteva, essenzialmente, su due profili: 

  • da una parte, sulla nullità (per mancanza di motivazione) del provvedimento per omessa allegazione del titolo esecutivo dello Stato estero
  • dall’altra, sulle “cause di esclusione” dalla assistenza (segnatamente, nel caso di specie, sul termine quinquennale previsto per il recupero dalla normativa nazionale, attuativa di quella europea).

Quanto al primo dei due temi trattati, i Giudici di legittimità fondano la decisione sulla scorta di una propria precedente giurisprudenza relativa alla Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nonché sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria fra l’Italia e la Germania.

La sentenza, infatti, poggia sul presupposto che occorre distinguere il momento della trasmissione della domanda di assistenza nel recupero del credito da uno Stato membro ad un altro (quello al quale si chiede l’assistenza), dalla fase (puramente interna) in cui lo Stato italiano procede al recupero effettivo.

In sintesi, la mancata allegazione dei documenti che accompagnano la domanda di assistenza, che lo Stato estero creditore indirizza a quello richiesto, non determina l’invalidità dell’atto di recupero per mancanza di motivazione.

Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, se, da un lato, la procedura di riscossione domestica, segue le regole del D. P. R. 602/1973, dall’altro, il titolo esecutivo si forma prima della notificazione della cartella, con la possibilità per il contribuente, di contestare il credito o il titolo esecutivo nello Stato membro richiedente, ai sensi delle leggi ivi vigenti, ovvero di contestare (soltanto) gli atti della procedura esecutiva, secondo le disposizioni dell’ordinamento interno italiano. 

Venendo, infine, alla questione dei termini per il recupero, la Corte – sulla scorta di un’articolata analisi del quadro normativo europeo e nazionale – ha stabilito che una volta formatosi il titolo uniforme per l’esecuzione in un altro Stato membro, il decorso di un quinquennio dalla data di esigibilità del credito nello Stato richiedente, non determina alcuna decadenza o prescrizione, verificandosi unicamente il venir meno dell’obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza in favore del diverso Stato membro richiedente.

In buona sostanza, il termine previsto dall’8 del d.lgs. n. 69 del 2003, attuativo dell’art. 14, paragrafo 1, lett. b), della direttiva 2001/44/CE non ha natura procedimentale, non essendo previsto a pena di invalidità del processo di recupero coattivo del credito in uno Stato diverso da quello titolare del credito, ma è solamente teso a facilitare le procedure di recupero extraterritoriale di crediti per imposte. 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/09

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter