Con sentenza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Venezia (Pres. e Rel. Tosi) si è pronunciato sulle condizioni per l’applicazione del regime di postergazione, precisando, in tema di finanziamenti soci, che, per applicarsi “il regime della postergazione, le condizioni di cui all’articolo 2467 c.c. devono sussistere al momento in cui vengono posti in essere gli atti costitutivi del finanziamento o, comunque, dell’operazione generativa di credito del socio.”
Nel caso esaminato, la società convenuta era stata condannata al pagamento di una somma che – secondo la parte attrice e il giudice d’appello che aveva rinviato la causa al Tribunale di primo grado – derivava dalla partecipazione al consolidato fiscale, regime opzionale utilizzato per determinare il reddito complessivo ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES) di un gruppo societario.
La società convenuta sosteneva tuttavia che il credito dovesse considerarsi inesigibile, in quanto le somme erano da qualificarsi quali finanziamenti soci di natura non rimborsabile.
Il Tribunale di Venezia – confermando quanto già stabilito dalla Corte d’Appello, che aveva rigettato l’eccezione di postergazione ex art. 2467 C.c. – ha chiarito che il credito derivava effettivamente dalla partecipazione al consolidato fiscale e non da finanziamento soci.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che la società convenuta non ha provato che la partecipata versasse, al momento dei pagamenti, nelle condizioni previste dall’art. 2467 C.c.
Inoltre, i giudici hanno ricordato che, ai fini dell’applicazione del regime della postergazione, è necessario che tali condizioni sussistano al momento in cui vengono posti in essere gli atti costitutivi del finanziamento o dell’operazione generativa del credito del socio.
Non essendo stata dimostrata questa circostanza, la domanda attrice è stata accolta e la società convenuta condannata al pagamento.


