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Modifiche ai servizi AE in tema di fatture elettroniche

11 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 105669 dell’8 marzo 2024, di modifica del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608/2022 che disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatture elettroniche.

Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori, nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’art. 4-quinquies, c. 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha modificato tale disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

Pertanto, venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, si è inteso disporre la possibilità per tutti i contribuenti di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

Le fatture elettroniche sono quindi disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Viene inoltre esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

Infine, con il provvedimento in oggetto, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

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