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Giurisprudenza

Mis-selling e prescrizione del risarcimento del danno

2 Novembre 2026

Edoardo Cecchinato, dottore di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova, avvocato

Cassazione civile, sez. I, ord. 8 ottobre 2026, n. 26479 – Pres. E. Scoditti, Rel. S. Vitrò

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26479 dell’8 ottobre 2026 (Pres. E. Scoditti, Rel. S. Vitrò), si è pronunciata, in un caso di mis-selling di prodotti finanziari, sulla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno del cliente che contesti all’intermediario una violazione delle regole in materia di informativa precontrattuale previste per la prestazione di servizi d’investimento (nel caso, si trattava di un acquisto di bond argentini avvenuto nel 1996).

In particolare, il giudice di legittimità ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, “in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio, da parte del cliente, dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi” (nello stesso senso, la Corte richiama le precedenti pronunce nn. 2066/2023 e 32226/2024).

In ragione di tale principio, la Corte ha cassato la pronuncia d’appello impugnata dal cliente in quanto quest’ultima aveva erroneamente ritenuto che la prescrizione decorresse dall’inadempimento dell’intermediario (avvenuto nel 1996), anziché dal momento in cui il danno si fosse materialmente manifestato.

Momento la cui precisa determinazione è stata rimessa dalla Corte al giudice di merito, essendo controverso se il default della Repubblica d’Argentina fosse occorso il 31 dicembre 2001, oppure il 21 dello stesso mese quando il Governo aveva dichiarato la moratoria sul debito congelando il pagamento degli interessi e sospendendo il rimborso dei capitali in scadenza.

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