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Flash News

MIFIR e fornitura al pubblico dei dati di mercato

3 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2025/1156 del 12 giugno 2025, che integra MIFIR con le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di mettere a disposizione del pubblico i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli.

Il Regolamento stabilisce in particolare i criteri per assicurare che la fornitura dei dati di mercato da parte di gestori di mercato, imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione, APA, CTP e internalizzatori sistematici, avvenga secondo condizioni commerciali ragionevoli, clausole contrattuali eque e trasparenza uniforme in tutta l’Unione.

Il regolamento si pone l’obbiettivo di:

  • definire criteri uniformi per la determinazione dei costi e dei margini relativi ai dati di mercato, così da evitare abusi o eccessiva eterogeneità tra operatori
  • rendere trasparente la struttura dei prezzi e delle politiche commerciali dei fornitori, attraverso la pubblicazione di informazioni chiare, verificabili e comparabili
  • garantire accesso equo e non discriminatorio ai dati di mercato, prevenendo pratiche anticoncorrenziali o restrittive.

In base a tali principi:

  • i costi che i fornitori possono imputare devono riflettere solo le spese direttamente connesse alla produzione e distribuzione dei dati, includendo infrastrutture, tecnologie e personale, ma escludendo costi estranei
  • il margine di utile deve essere ragionevole e proporzionato, in linea con la natura del servizio e con i livelli di profitto normalmente applicati per attività simili
  • è richiesto un riesame periodico delle metodologie di calcolo dei costi e dei margini, con obbligo di documentazione e tracciabilità a fini di vigilanza

Sul piano dell’accessibilità e della trasparenza commerciale, il regolamento:

  • impone di pubblicare una politica dettagliata in materia di dati di mercato, che illustri criteri di prezzo, categorie di utenti, sconti applicabili e modalità di accesso
  • richiede che tale politica sia pubblicamente accessibile, e che i fornitori garantiscano condizioni eque tra clienti simili, vietando discriminazioni arbitrarie o privilegi
  • consente tariffe differenziate solo se giustificate da differenze oggettive e verificabili tra categorie di clienti o tipologie di utilizzo

Per quanto riguarda le clausole contrattuali:

  • i contratti con i clienti devono contenere clausole chiare e bilanciate, evitando imposizioni eccessive o modifiche unilaterali senza congruo preavviso
  • le sanzioni contrattuali devono essere proporzionate e fondate su evidenze verificabili
  • gli audit siano consentiti solo in caso di ragionevoli indizi di violazione delle condizioni di utilizzo dei dati.

Infine, in relazione alla vigilanza e comparabilità dei prezzi:

  • i fornitori trasmetteranno periodicamente alle autorità competenti informazioni su costi, ricavi, margini e metodologie di calcolo
  • le autorità potranno utilizzare tali dati per monitorare la conformità al principio di condizioni commerciali ragionevoli e per promuovere la convergenza di mercato.
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