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MiFID II: modificate le soglie per la notifica settimanale delle posizioni

26 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 marzo 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/527 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda le soglie per la notifica settimanale delle posizioni.

Si ricorda che il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione va ad integrare la Direttiva 2014/65/UE (Mifid II) per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta Direttiva.

In particolare, il nuovo Regolamento:

  • modifica la soglia minima relativa all’entità di posizioni aperte per garantire ai soggetti interessati trasparenza su una gamma più ampia di strumenti derivati su merci, prevedendo che la pubblicazione di relazioni settimanali sulle posizioni non dipenda più dall’entità delle posizioni aperte rispetto all’entità dell’offerta consegnabile, ma si basi invece su criteri più semplici, vale a dire l’entità delle posizioni aperte sullo strumento derivato su merci.
  • prevede che, per quanto riguarda la soglia relativa alle posizioni aperte, le relazioni settimanali sulle posizioni vengano pubblicate quando il totale combinato delle posizioni aperte nei contratti a pronti e nei contratti negli altri mesi sia pari o superiore a 10 000 lotti, in modo da garantire che vi sia un interesse in uno strumento derivato su merci sufficiente a giustificare la pubblicazione di relazioni settimanali sulle posizioni;
  • al fine di ridurre il rischio di violazione della riservatezza delle informazioni relative ai titolari di posizioni, per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni attivi in una determinata categoria di persone, prevede che la relazione settimanale sulle posizioni pubblicata, non contenga alcuna informazione per tale categoria di persone.

Il presente Regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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