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MiFID II e servizi di esecuzione e ricerca da parte di terzi

3 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 2 giugno 2026, la Direttiva delegata (UE) 2026/374 del 20 febbraio 2026 che modifica la Direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda le condizioni per la prestazione di servizi di esecuzione e di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori.

Tale Direttiva si colloca nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

La principale novità introdotta dalla MIFID II riguarda la possibilità per le imprese di investimento di scegliere se pagare separatamente o congiuntamente i servizi di esecuzione e di ricerca forniti da terzi, riducendo così l’onere amministrativo che può creare l’organizzazione di pagamenti separati.

La Direttiva delegata (UE) 2017/593, si precisa, si limita a specificare gli obblighi associati al pagamento congiunto dei servizi di esecuzione e di ricerca. È necessario, quindi, evidenziare come le imprese di investimento siano autorizzate a scegliere se pagare congiuntamente o separatamente per tali servizi e che in entrambi i casi dovrebbero applicarsi gli obblighi in termini di valutazione della qualità della ricerca.

La possibilità di scegliere il metodo di pagamento non deve, però, compromettere il loro obbligo di agire in modo onesto, imparziale e professionale. Per questo, quindi, dovranno valutare la qualità della ricerca che utilizzano o forniscono, al fine di garantire che la ricerca fornita da terzi sia di qualità e possa contribuire a una migliore decisione d’investimento, apportando un valore aggiunto per l’investitore finale.

Le imprese di investimento dovranno valutare annualmente la qualità dei servizi di ricerca utilizzati, tramite criteri solidi di qualità. Nel caso dovessero emergere carenze qualitative o in merito alla fruibilità della ricerca o del contributo, dovranno essere adottare misure correttive, tra cui la richiesta di miglioramenti al prestatore, la cessazione dell’uso o della distribuzione della ricerca o la scelta di un fornitore alternativo di ricerca.

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