1. Premessa
Tra le novità del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Economia) , attualmente al vaglio delle Camere per la sua conversione in legge, vi sono alcune importanti modifiche al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 di attuazione del Regolamento MiCAR.
Anzitutto, il Decreto Economia va ad estendere fino al 30 giugno 2026 il periodo transitorio di autorizzazione per i fornitori di servizi di valuta virtuale (Virtual Asset Service Provider – “VASP”) già regolarmente iscritti presso il Registro tenuto dall’OAM al 27 dicembre 2024.
In secondo luogo, e per quanto qui maggiormente interessa, il Decreto Economia ha introdotto l’obbligo, per i VASP stabiliti in Italia in forme diverse dalla succursale, di nominare un punto di contatto centrale.
2. Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale
Ai sensi dell’articolo 45(9) della direttiva 2015/849 (“AMLD4”), gli Stati Membri possono richiedere anche ai CASP stabiliti sul loro territorio in forme diverse da una succursale, e con sede legale in un altro Stato Membro, di nominare un punto di contatto centrale sul territorio nazionale.
Ciò in quanto, in conformità al principio di territorialità, l’operatività di tali stabilimenti comporta l’obbligo, per il PSP che li nomina, di rispettare le leggi dello Stato Membro ospitante.
In attuazione di tale regime il Decreto Legge ha introdotto un nuovo art. 45-bis nel D.Lgs. 231/2007, stabilendo che i CASP UE che operano stabilmente, in forme diverse da una succursale, in Italia, devono designare un punto di contatto centrale, in Italia, tramite il quale adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Trattasi, ad esempio, dei casi in cui i CASP operino attraverso altri soggetti autorizzati a fornire servizi su cripto-attività o altre infrastrutture, incluse le macchine automatiche per cripto-attività.
L’obbligo di nomina del punto di contatto centrale si applicherà a partire dalla data di adozione dei regolamenti tecnici da parte della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 45(11) dell’AMLD4. Tali regolamenti tecnici sono stati posti in consultazione da EBA lo scorso 25 aprile 2025.
3. Prime osservazioni
L’art. 45-bis, quando in vigore, richiederà ai CASP “stabiliti” in Italia senza succursale di designare un punto di contatto centrale.
La norma detta alcune indicazioni sul “cosa” deve intendersi per stabilimento, ad esempio quando i CASP si avvalgono “di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività.
Tuttavia, il perimetro della definizione di “stabilimento” resta non chiarissimo e i citati RTS dell’EBA evidenziano l’ambiguità insita nel termine stesso.
A riguardo, l’EBA chiarisce che la natura di alcuni servizi in cripto-attività rende la nozione di “stabilimento” complessa dal punto di vista pratico; pertanto, essa propone che il concetto di stabilimento debba seguire quanto previsto nel Considerando 27 del Regolamento (UE) 2024/1624 (“AMLR”), secondo cui attività che richiedono un’infrastruttura fisica limitata per operatori che servono principalmente i clienti via internet costituiscono comunque uno stabilimento.
Parimenti, l’obbligo di nominare un punto di contatto centrale deve applicarsi indipendentemente dal fatto che tali stabilimenti siano considerati soggetti obbligati ai sensi della normativa nazionale.
Il Considerando 27 dell’AMLR, in particolare, afferma che: “ In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a meno che non sia stabilito specificamente nella normativa settoriale, uno stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiazione, di una succursale o di un’agenzia, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale proprio di un soggetto obbligato o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto del soggetto obbligato. Secondo tale definizione, che comporta l’esercizio effettivo di un’attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Analogamente, gli uffici o altre infrastrutture utilizzati per attività di sostegno, quali semplici operazioni di back-office, poli informatici o centri dati gestiti da soggetti obbligati, non costituiscono uno stabilimento. Per contro, attività quali la prestazione di servizi per le cripto-attività tramite sportelli automatici costituiscono uno stabilimento, tenuto conto delle limitate apparecchiature fisiche necessarie agli operatori che prestano servizi ai loro clienti principalmente attraverso internet, come nel caso dei prestatori di servizi per le cripto-attività[1]”.
[1] Si veda anche la definizione di stabilimento dell’art. 2(1)(18) AMLR che recita: “l’esercizio effettivo, da parte di un soggetto obbligato, di un’attività economica disciplinata dall’articolo 3, in uno Stato membro o paese terzo diverso dal paese in cui è situata la sua sede centrale, a tempo indeterminato e con un’infrastruttura stabile, comprese: a) una succursale o una filiazione; b) nel caso di enti creditizi ed enti finanziari, un’infrastruttura che si qualifica come stabilimento a norma della regolamentazione prudenziale”.