WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/10


WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT
www.dirittobancario.it
Flash News

Mediaset – Vivendi: illegittimi i limiti di acquisto fissati dalla normativa italiana

4 Settembre 2020

La disposizione italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset è contraria al diritto dell’Unione.

Tale disposizione costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, in quanto non è idonea a conseguire l’obiettivo della tutela del pluralismo dell’informazione

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l’effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo.

Questo il principio sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale evidenzia che anche se una restrizione alla libertà di stabilimento può, in linea di principio, essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale la tutela del pluralismo dell’informazione e dei media, ciò non avviene nel caso della disposizione in questione, non essendo quest’ultima idonea a conseguire tale obiettivo.

La Corte ricorda, a tale proposito, che il diritto dell’Unione, per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica, stabilisce una chiara distinzione tra la produzione di contenuti e la loro trasmissione. Pertanto, le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, che esercitano un controllo sulla trasmissione dei contenuti, non esercitano necessariamente un controllo sulla produzione di tali contenuti.

Sul punto, rileva la Corte, la disposizione in oggetto non fa riferimento ai collegamenti tra la produzione e la trasmissione dei contenuti e non è neppure formulata in modo da applicarsi specificamente in relazione a tali collegamenti, di conseguenza, così come formulata, la disposizione italiana non consente di determinare se e in quale misura un’impresa possa effettivamente influire sul contenuto dei media, non presentano un nesso con il rischio che corre il pluralismo degli stessi.

 


WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/10