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MCD: dall’EBA la formula che i creditori devono adottare per il calcolo del tasso di riferimento sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali

25 Marzo 2016
Di cosa si parla in questo articolo

La Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 febbraio 2014.

Gli Allegati I e II della Direttiva specificano le informazioni che i creditori devono includere nel Prospetto Informativo Standardizzato Europeo quali, ad esempio, il tasso d’interesse e gli oneri aggiuntivi. In particolare, nel caso di tassi d’interesse variabile, il prospetto deve includere l’indicazione che la variabilità del tasso può influire sul livello reale del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Tale indicazione deve essere accompagnata da un esempio illustrativo. Inoltre, nella sezione riguardante l’importo di ciascuna rata, il prospetto deve includere una comunicazione che indichi la variabilità del tasso e un’illustrazione dell’ammontare massimo delle rate. La Direttiva specifica poi che in certe circostanze, tali esempi illustrativi siano calcolati dai creditori utilizzando un tasso di riferimento specificato dall’EBA.

Con la decisione EBA/DC/2016/145 appena pubblicata, l’Autorità Bancaria Europea ha specificato la formula matematica relativa al calcolo di tale tasso di riferimento. Tale formula include un tasso sottostante specifico per ogni stato membro, ovvero il tasso principale di rifinanziamento della Banca Centrale Europea per i paesi dell’Eurozona, e il tasso fissato delle banca centrali nazionali per i paesi non appartenenti all’area Euro. Tuttavia, al fine di assicurare che i consumatori ricevano informazioni appropriate circa gli esempi sopra menzionati, il tasso di riferimento, cosi come definito dall’EBA, sarà applicabile solo qualora nessun altro ‘benchmark rate’ sia stato fissato a livello nazionale da parte delle autorità competenti.

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