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Market Abuse: chiarimenti ESMA sui soggetti tenuti alla segnalazione

7 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha pubblicato l’ultimo aggiornamento alle proprie Q&A sul regime del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (MAR), con particolare riferimento ai soggetti tenuti alla segnalazione degli abusi di mercato (Market Abuse).

L’aggiornamento introduce delle modifiche ad una domanda relativa all’obbligo di rilevare e segnalare gli abusi di mercato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento MAR, ossia se si applichi solo alle imprese di investimento ai sensi della MiFID o anche le società di gestione di OICVM, i gestori di fondi di investimento alternativi o le imprese che svolgono professionalmente attività di negoziazione per conto proprio.

Sul punto, evidenzia l’ESMA, la definizione di “persona che organizza o esegue professionalmente operazioni” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 28, del regolamento MAR è basata sull’attività, non fa riferimento incrociato alle definizioni di cui alla direttiva MiFID ed è indipendente da quest’ultima, il che porta a ritenere che l’ambito di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento MAR non sia limitato alle sole imprese o entità che forniscono servizi di investimento ai sensi della direttiva MiFID.

In assenza di riferimenti nella definizione che limitino l’ambito di applicazione ed escludano particolari categorie di soggetti regolamentati da altre normative finanziarie europee, l’ESMA ritiene che l‘obbligo di individuare e identificare gli abusi di mercato o i tentativi di market abuse ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento MAR si applichi in modo ampio e che le “persone che organizzano o eseguono professionalmente operazioni” includano quindi le imprese buy side, come le imprese di gestione degli investimenti (gestori di fondi di investimento alternativi e di OICVM), nonché le imprese che svolgono professionalmente attività di negoziazione per conto proprio (negoziatori per conto proprio) e le imprese di investimento che forniscono accesso elettronico diretto (fornitori di DEA) in relazione all’attività di negoziazione dei loro clienti DEA.

Le imprese non finanziarie che, oltre alla produzione di beni e/o servizi, negoziano per conto proprio strumenti finanziari nell’ambito delle loro attività commerciali possono essere considerate imprese che organizzano o eseguono professionalmente operazioni su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del MAR.

Il fatto che dispongano di personale o di una struttura dedicata alla negoziazione sistematica per conto proprio, come ad esempio un desk di negoziazione, o che eseguano i propri ordini direttamente in una sede di negoziazione come definita dalla MiFID II, sono indicatori per considerare un’impresa non finanziaria come una persona che organizza o esegue professionalmente operazioni.

Sul punto, ricorda l’ESMA, l’individuazione e la segnalazione di ordini e transazioni sospetti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento MAR dovrebbero essere applicate dalle “persone che professionalmente organizzano o eseguono transazioni” attraverso l’attuazione di accordi, sistemi e procedure adeguati e proporzionati alla portata, alle dimensioni e alla natura della loro attività.

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