WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/06


WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente
www.dirittobancario.it
Flash News

MAR: sulla verifica delle procedure di monitoraggio degli ordini ricevuti

15 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA, con Q&A n. 2839/2026, in ambito MAR, ha chiarito se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2016/957 (ovvero le RTS sugli STORs), la verifica annuale dei dispositivi, dei sistemi e delle procedure per monitorare gli ordini ricevuti, debba essere effettuata da un revisore esterno, oppure sia sufficiente una verifica interna, e, in tal caso, come la “verifica interna” debba svolgersi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, lett. a) del citato regolamento, per STOR (Segnalazione di ordine o operazione sospetti), si debba intendere le segnalazione degli ordini e operazioni sospetti che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che deve essere effettuata a norma dell’art. 16, par. 1 e 2, del MAR.

Fra gli obblighi generali del gestore del mercato e dell’impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, vi è quello di istituire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure per monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni eseguite al fine di prevenire, rilevare e individuare gli abusi di informazioni privilegiate, le manipolazioni di mercato, i tentati abusi di informazioni privilegiate e le tentate manipolazioni di mercato, nonché trasmettere STOR alle autorità competenti.

ESMA, nella risposta alla questione presentata, precisa come il Regolamento delegato (UE) 2016/957 non specifichi esplicitamente se la verifica annuale debba essere esterna o interna.

Pertanto, i soggetti che organizzino o eseguano operazioni a titolo professionale (PPAET) e le sedi di negoziazione possono effettuare la verifica annuale richiesta, sia internamente che esternamente.

Se effettuata internamente, la verifica dovrebbe essere eseguita da un organismo indipendente. Vale inoltre la pena notare che il riferimento a una verifica interna deve essere inteso come un esercizio complementare all’audit.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 7 Luglio
Tutela degli incapaci e diritto di famiglia nei rapporti bancari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/06


WEBINAR / 30 Giugno
Attuazione CCD 2: problematiche applicative


Questioni connesse alla concessione del credito e alla gestione del rapporto

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/06