Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/789 dell’8 aprile 2026, che integra il Regolamento sugli abusi di mercato (Regolamento 596/2014/UE – MAR) per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione ritardata.
Si ricorda che con il Regolamento (UE) 2024/2809, parte del c.d. Listing Act, sono state apportate modifiche al MAR: di rilevanza le novità introdotte in particolare dal nuovo art. 17, par. 12 del MAR, in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, connesse in particolare all’eliminazione dell’obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, nonché alla disciplina del ritardo (ovvero della comunicazione ritardata).
Per facilitare gli emittenti nell’attuazione di tale articolo, il Listing Act aveva conferito alla Commissione UE il potere di adottare un atto delegato, entro luglio 2026, che definisca un elenco non esaustivo di possibili eventi e circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato.
Il regolamento delegato, pertanto, fondato sulla proposta pubblicata lo scorso anno da ESMA, contiene:
- l’elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all’articolo 17, paragrafo 12, lettera a) del MAR (allegato I): per ciascun processo prolungato si individua quindi l’evento finale o la circostanza finale ed il momento per la comunicazione al mercato; ciascun specifico processo prolungato individuato è inserito a livello tematico nelle seguenti macro aree:
- Strategia aziendale
- Struttura del capitale, dividendi e pagamenti di interessi
- Informazioni finanziarie
- Governo societario
- Interventi delle autorità pubbliche
- Enti creditizi, imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Procedimenti giudiziari, sanzioni e cancellazione dal listino
- l’elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione di cui all’art. 17, par. 12, lett. b) (allegato II)
- gli altri tipi di comunicazione da parte di un emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni, sulla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate (allegato III)
Il regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

