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Giurisprudenza

Mandato con rappresentanza: è nulla la procura che non indichi i crediti affidati in gestione

16 Marzo 2022

Paola Dassisti

Tribunale di Bergamo, 31 gennaio 2022 – G.U. Magrì

Di cosa si parla in questo articolo

Il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza è soggetto al principio della necessaria determinatezza/determinabilità dell’oggetto posto a pena di nullità dei contratti e dei negozi unilaterali ex artt. 1346 e 1324 c.c.

In relazione ai crediti affidati in gestione alla mandataria, è necessario che nella procura siano indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria. Non è affatto sufficiente – come nel caso di specie – una generica indicazione ai “crediti affidati in gestione”, dal momento che tali crediti non risultano essere identificabili né in relazione all’importo del credito, né alle generalità del debitore, né al titolo da cui origina il credito stesso.

Sul punto il Tribunale richiama il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: “Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prenda) – detto requisito [della determinatezza (ovvero determinabilità) dell’oggetto] e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, e in via distinta, sul negozio unilaterale di procura. Ora, a quest’ultimo proposito (del negozio di procura), è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in una con gli altri interessi, pure l’esigenza di tutela dell’interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell’art. 1393 c.c., invero, «il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata». (in tal senso in motivazione Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019).

Pertanto, una procura che, pur elencando in dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, tuttavia non indichi esattamente quali siano i crediti affidati alla gestione della mandataria, non rendendo possibile l’individuazione dei rapporti giuridici oggetto dell’impegno negoziale di procura/mandato, deve ritenersi nulla in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.

Di conseguenza la mandataria deve ritenersi carente di legittimazione ad esperire – nel caso di specie – l’azione revocatoria ordinaria. Sul punto non è dirimente il rilievo per cui altro Giudice si sia pronunciato in senso positivo circa la legittimazione processuale della mandataria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito per cui è causa.

Infatti, il giudizio promosso con l’azione revocatoria e quello avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, sono fra loro indipendenti e non implicano la sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza accertativa dell’esistenza del credito ( così Cass. Civ. sez. III n. 2673 del 10/02/2016; Cass. Civ. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).

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