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Maggiorazione ACE per le società quotate: chiarimenti Agenzia delle Entrate

3 Giugno 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti rispetto alle modifiche apportate con decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente a maggiorazione dell’agevolazione ACE per le società quotate, trasformazione delle eccedenze IRES in credito d’imposta IRAP ed ulteriori chiarimenti sulla disciplina antielusiva speciale.

Sul punto si ricorda come l’articolo 1 del suddetto decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, rubricato “Aiuto alla crescita economica” (ACE), ha introdotto un incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante la previsione della deducibilità dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al c.d. rendimento nozionale del nuovo capitale proprio immesso nell’impresa a partire dal primo gennaio 2011 (per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (decreto crescita e competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha rafforzato l’ACE prevedendo, da un lato, la maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale proprio per le società quotate e, dall’altro, la facoltà – sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF – di convertire le eccedenze ACE non utilizzate nell’anno in un credito d’imposta fruibile per il versamento dell’IRAP, da utilizzare in quote costanti per cinque periodi d’imposta.

Con la presente circolare l’Agenzia fornisce precisazioni in merito alle modifiche apportate con il predetto decreto crescita e competitività e chiarisce dubbi interpretativi emersi da fattispecie oggetto di richieste pervenute in questi primi anni di applicazione della disciplina agevolativa.

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