Con la Risposta n. 97/2026 l’Agenzia delle entrate ha negato l’operatività del regime di partecipation exemption (PEX) di cui all’art. 87 del TUIR in relazione alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione, da parte di una holding operativa, delle partecipazioni detenute in tre distinte SPV operanti nel settore energetico, in ragione del mancato soddisfacimento del requisito della cd. “commercialità” richiesto ex lege.
Nella vicenda l’Istante deteneva la totalità delle partecipazioni in tre distinte società operanti in ambito energetico le quali, a loro volta, avevano acquisito tre distinti progetti, in fase di sviluppo, per la realizzazione di impianti di stoccaggio e accumulo dell’energia (cd. “Battery Energy Storage System”, o anche solo “BESS”).
Successivamente, la Contribuente cedeva le partecipazioni detenute in tali società chiedendo se vi fosse o meno la possibilità di assoggettare la plusvalenza realizzata al regime PEX, precisando che al momento dell’acquisto i progetti erano in fase embrionale e che al momento della cessione gli stessi erano stati portati a termine con il raggiungimento dello status “ready to built”.
L’Agenzia delle Entrate, richiamandosi alla Circolare n. 7/E del 2013, ha ribadito che la fase di start up costituisce un “fattore essenziale e imprescindibile della vita dell’impresa” e che “ancorché non idoneo autonomamente a configurare l’esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini pex, nell’ipotesi in cui venga seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa”.
Segnatamente, è stato affermato che “il requisito della commercialità può ritenersi sussistente già in fase di start up, a condizione che la società partecipata, dopo aver terminato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita” (sul punto è stata richiamata anche la pronuncia della Cassazione n. 32582 del 12.12.2019).
Con riferimento alle società che operano nel settore della produzione di energia è stato, peraltro, osservato come sia fisiologico per le medesime svolgere attività preliminari astrattamente riconducibili alla fase di start up prima di avviare l’attività, integrando, seppur parzialmente, la realizzazione dell’oggetto sociale dell’impresa.
Ad ogni buon conto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto insussistente, nel caso in esame, il requisito della commercialità richiesto ex art. 87, co.1, lett. d) del TUIR in ragione del fatto che le SPV cedute:
- si erano limitate a subentrare nelle attività preparatorie svolte da terzi volturandole a proprio favore senza svolgerle direttamente;
- non erano dotate “della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza”, come richiesto dalla precitata Circolare n. 7/E del 2013.


