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Giurisprudenza

L’IVA grava sul prestatore effettivo e non sui “soci delegati”

23 Gennaio 2026

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Brescia

Corte di Giustizia UE, Sez. X, 11 dicembre 2025, C-796/23 – Pres. Passer, Rel. Smulders

Di cosa si parla in questo articolo

È contraria al diritto dell’Unione Europea, e specificamente agli artt. 9, par. 1 e 193 della Direttiva IVA, una normativa nazionale che consideri uno solo dei soci di una società priva di personalità giuridica distinta da quella dei suoi membri, in qualità di “socio delegato”, come debitore IVA, anche per i servizi forniti dagli altri soci, che abbiano trattato in autonomia con i loro clienti finali.

Queste sono le conclusioni cui è recentemente giunto il Giudice Europeo, con sentenza dell’11 dicembre 2025, resa nella causa C-796/23, pronunciandosi su una controversia insorta tra una società commerciale di diritto ceco e l’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca.

Nel caso di specie, quest’ultima provvedeva a notificare, nei confronti della prima, dodici separati avvisi di accertamento, relativi alle mensilità comprese tra il gennaio e il dicembre 2017.

Ad avviso dell’Amministrazione, infatti, in tale periodo la società avrebbe cooperato con tre società stabilite negli Stati Uniti d’America, e operanti nella Repubblica ceca per il tramite di succursali, che fornivano le proprie prestazioniin particolare, la fornitura di servizi interneta clienti finali, con cui trattavano in autonomia ed in nome proprio. Tuttavia, il fatto che la società ceca mettesse a disposizione delle succursali le infrastrutture necessarie, fornendo essa stessa direttamente le connessioni internet ai clienti finali, spingeva a ritenere che i quattro soggetti dovessero essere considerati come una unica “società”, di cui la ricorrente era “socio delegato”.

Da tale qualifica sarebbe dunque scaturito, proprio in capo alla ricorrente, l’obbligo di versare l’IVA per l’intera “società”, “includendo nella base imponibile di quest’ultima sia le operazioni imponibili da essa effettuate, sia quelle effettuate dalle succursali di cui trattasi, in quanto socie della “società

Contestando il fondamento degli avvisi ricevuti, la ricorrente decideva prontamente di proporre ricorso amministrativo gerarchico, che veniva però respinto. A fronte di tale esito, decideva di ricorrere di fronte alla Corte regionale competente che, tuttavia, rigettava nuovamente le ragioni della società ceca. Veniva quindi interposto ricorso per cassazione di fronte alla Corte suprema amministrativa, che procedeva a sollevare la questione pregiudiziale che ha poi dato adito alla pronuncia in commento.

Nel discostarsi dalla ricostruzione fatta propria dall’Amministrazione, la Corte di Giustizia fa anzitutto leva sul concetto di indipendenza, di cui all’art. 9, par. 1 della direttiva 2006/112. Infatti, “l’esistenza accertata di una cooperazione anche stretta tra più imprese non può essere sufficiente a mettere in discussione la loro indipendenza: la scelta di un tipo di cooperazione rientra in una scelta nell’organizzazione di tali imprese e non può di per sé consentire di concludere che queste ultime non esercitano le loro attività in modo indipendente o che non sopportano il rischio economico connesso alla loro attività economica”.

A tali conclusioni si può pervenire, semmai e se proprio, nel caso limite in cui vi sia un soggetto che controlla, direttamente o anche solo indirettamente, le altre società, eventualmente integrando una costruzione artificiosa e, come tale, abusiva.

Al di fuori di tale eventualità, è compito del giudice nazionale (del rinvio) verificare chi, tra i soggetti coinvolti, abbia la qualità di soggetto passivo dell’IVA: qualità che, in ossequio al ragionamento svolto dalla corte, spetterà alle succursali nel caso in cui sia dimostrato che queste abbiano fornito servizi agendo in modo indipendente rispetto alla società ricorrente, e dunque “in nome proprio, per conto proprio e sotto la propria responsabilità”, in ciò sopportando “il rischio economico connesso all’esercizio di tali attività”.

Nel caso specifico, la Corte di giustizia afferma che “è giocoforza constatare […] che, nonostante il coinvolgimento della [società] nell’organizzazione della fornitura da parte delle succursali di cui trattasi di servizi ai clienti finali, sono tali succursali che sembrano dover essere considerate i soggetti passivi per quanto riguarda tali servizi”: d’altra parte, le succursali effettuavano autonomamente le prestazioni di servizi imponibili ai propri clienti, svolgendo tali attività in proprio nome e provvedendo a registrare in autonomia le entrate che ne ricavavano.

Parimenti irrilevante è, da ultimo, il fatto che “tali succursali non siano apparse nei rapporti coi terzi conformemente alle regole di rappresentanza della “società” prescritte dal diritto civile nazionale applicabile”: ciò implicherà semplicemente come la “società” non possa comunque essere considerata come un soggetto che abbia fornito esso stesso i servizi, non potendo quindi assumere a maggior ragione la qualità di soggetto passivo dell’IVA in relazione ai servizi erogati.

È quindi proprio sulla scorta di tale ragionamento che la Corte arriva ad affermare come gli artt. 9, par. 1 e 193 della Direttiva IVA ostino ad una normativa nazionale che preveda un simile regime, in cui un “socio delegato” sia considerato il debitore dell’IVA relativa ai servizi imponibili forniti dagli altri soci di tale società, anche nell’eventualità in cui questi abbiano trattato con i loro clienti finali la prestazione di tali servizi in modo autonomo, e quindi senza coinvolgere direttamente il socio ora chiamato ad adempiere alle obbligazioni fiscali IVA anche per loro.

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